Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi con cui si deducono nullità del procedimento celebrato in primo
grado per il mutamento del giudice naturale senza che sia intervenuta la rinnovazione degli atti, arvizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione ed in me
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
f
sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, quanto
al mutamente del giudice, rilevato che, all’esito del giudizio, presente il difensore di fidu nessuna eccezione veniva sollevata tanto da concludere nel merito, in tal modo prestando
acquiescenza; che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si rileva come il ricorrente, pur presente in casa, non avesse sentito il campanello, visto che la decisione, a fronte d
identiche censure già formulate in primo grado ed in quella sede, ha fatto espresso riferimento alla durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suoNOME
in due distinti controlli, il citofono il cui suono veniva direttamente sentito dall’esterno, ricevere alcuna risposta); che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo degli arresti domiciliar senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l’attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 267726);
ritenuto che riproduttivo di identica censura risulta il terzo motivo con cui si censura la part della decisione che ha motivato in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche avvalorata dal riferimento alla personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, tra l’a osservando come la pena non potesse essere in alcun modo ridotta alla luce del minor aumento applicato per la ritenuta recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (metà invece dei due terzi);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.