Ricorso Inammissibile Evasione: Quando la Recidiva Blocca la Tenuità del Fatto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su motivi già vagliati nei precedenti gradi di giudizio, in particolare nel contesto del reato di evasione. La decisione ribadisce principi consolidati sia sulla valutazione del dolo sia sui limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, soprattutto in presenza di recidiva. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le ragioni dietro la dichiarazione di un ricorso inammissibile evasione.
I Fatti del Caso: La Violazione degli Obblighi
Il caso riguarda una persona condannata per il delitto di evasione. La condannata, tramite il suo legale, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta insussistenza dell’elemento psicologico del reato (il dolo) e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo l’offesa di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare, concludendo che il ricorso non possiede i requisiti per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto le doglianze della ricorrente, ma l’ha anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi sul Ricorso Inammissibile Evasione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri argomentativi principali, che riflettono la consolidata giurisprudenza in materia.
La Conferma del Dolo e la Congrua Giustificazione
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso relativi alla mancanza di dolo fossero infondati. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata, seppur sintetica, ma giuridicamente corretta e priva di vizi logici. La sentenza impugnata aveva infatti evidenziato come la sussistenza del reato fosse palese, dato che l’imputata non era tornata all’orario stabilito senza fornire alcuna giustificazione valida. Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra in modo inequivocabile la volontà di sottrarsi alla misura restrittiva, integrando così l’elemento del dolo richiesto per il reato di evasione.
L’Ostacolo della Recidiva Specifica alla Tenuità del Fatto
In secondo luogo, e con particolare rilevanza, la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata corretta nel negare tale beneficio sulla base della recidiva specifica dell’imputata. Il provvedimento evidenzia che la ricorrente aveva già riportato due condanne precedenti per lo stesso reato di evasione. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva, poiché la recidiva specifica è un elemento che per sua natura contraddice il giudizio di particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, requisiti essenziali per poter applicare l’istituto.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza rafforza due principi fondamentali. Primo, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già adeguatamente decise dai giudici di merito, a meno che non si evidenzino manifeste illogicità o errori di diritto. Secondo, la presenza di una recidiva specifica, specialmente per reati della stessa indole, costituisce un ostacolo quasi insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione finale, con la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, serve anche da monito sull’uso appropriato dello strumento del ricorso in Cassazione, che deve essere riservato a censure di legittimità concrete e non a un tentativo di rivalutazione del merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su profili di censura (relativi al dolo e alla tenuità del fatto) che erano già stati adeguatamente esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito, senza che emergessero vizi logici o errori di diritto.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si è già stati condannati per lo stesso reato?
No, secondo questa ordinanza, la recidiva specifica (in questo caso, due precedenti condanne per evasione) è un elemento che osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto dimostra un’inclinazione a commettere quel tipo di reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GRUMO APPULA il 07/10/1972
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
66/RG 36930
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dal giudice di merito, pur con motivazione sintetica, ma con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine al dolo (si veda, in particolare, pag.1, rinviene congrua giustificazione in ordine alla sussistenza del reato atteso che l’imputata non tornata all’orario stabilito senza dare alcuna giustificazione);
ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell’asse di elementi utili a qualificare l’offesa di particolare tenuità soprattutto alla luce della specifica, correttamente applicata, attese le due condanne per evasione (pag. 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025