Ricorso Inammissibile per Evasione: La Cassazione Conferma la Prova e i Limiti del Giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile evasione, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del controllo di legittimità e sul valore probatorio di specifici comportamenti dell’imputato. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti generiche sia insindacabile se non manifestamente illogica o arbitraria.
Il caso: un ricorso contro la condanna per evasione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato contestava la sentenza di secondo grado, sollevando dubbi sia sulla valutazione delle prove a suo carico, sia sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorrente, in particolare, criticava l’interpretazione data dai giudici di merito alla sua mancata risposta durante un controllo effettuato dalle forze dell’ordine presso la sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari.
I motivi del ricorso: tra prova e discrezionalità del giudice
I motivi di doglianza si concentravano su due aspetti principali:
1. La valenza probatoria della mancata risposta: Secondo la difesa, il fatto di non aver risposto al controllo non poteva essere considerato una prova certa di evasione, ma al massimo un sospetto.
2. La quantificazione della pena: Il ricorrente lamentava un’eccessiva severità nella determinazione della sanzione e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la decisione del giudice non adeguatamente giustificata.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi proposti fossero infondati, in quanto si basavano su censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni logiche e giuridicamente ineccepibili.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha confermato l’orientamento del giudice di merito secondo cui la mancata risposta al controllo non costituisce un mero sospetto, bensì una prova concreta del reato di evasione. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fornito una ‘congrua giustificazione’ su questo punto, rendendo la censura del ricorrente priva di fondamento.
In secondo luogo, riguardo alla pena e alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la loro determinazione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia il risultato di un’azione arbitraria o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la decisione era stata sufficientemente motivata, facendo leva sui numerosi precedenti penali del ricorrente, elemento che giustificava ampiamente sia la pena inflitta sia il diniego delle attenuanti.
Le conclusioni: i limiti del sindacato di legittimità
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza i confini del giudizio di Cassazione. Quest’ultimo non rappresenta un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto e sulla coerenza logica delle motivazioni. Le valutazioni fattuali e le scelte discrezionali del giudice, se supportate da un’argomentazione adeguata e non contraddittoria, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Una mancata risposta a un controllo delle forze dell’ordine può essere considerata prova di evasione?
Sì, secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che la mancata risposta a un controllo domiciliare da parte di chi è sottoposto a una misura restrittiva non è un semplice sospetto, ma costituisce una prova del reato di evasione, se adeguatamente giustificata dal giudice di merito.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice o concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantificazione della pena o la concessione delle attenuanti generiche. Queste decisioni rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e possono essere annullate solo se basate su un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o privo di motivazione, cosa che non si è verificata nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12552 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 17/04/1991
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
79/RG 37055
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe per delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliat e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manife illogicità (si veda, in particolare, pag. 3, in cui si rinviene congrua giustificazione in o valore da attribuire alla mancata risposta al controllo che non costituisce sospetto, ma prova); ritenuto, infine, circa la censura sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenu generiche, che come è noto, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione come nella specie alla luce dei numeros precedenti del ricorrente; ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025