Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando l’Appello è Ripetitivo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e rigettate non può essere accolto. Il caso in esame riguardava un ricorso inammissibile per evasione, che ha portato alla conferma della condanna e a ulteriori sanzioni per la parte ricorrente. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del diritto di impugnazione e le conseguenze di un suo uso non corretto.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dalla condanna di una persona per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza una valida giustificazione. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sua responsabilità penale, basando la decisione sia sulle dichiarazioni rese dall’imputato stesso, sia sulla manifesta infondatezza delle ragioni addotte per giustificare l’allontanamento.
Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile per Evasione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del ricorso stesso. I giudici hanno osservato che l’unico motivo presentato era “meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”.
In altre parole, il ricorrente non ha introdotto nuovi elementi di diritto o vizi procedurali su cui la Cassazione potesse esprimersi, ma si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già ritenuto infondate. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti già correttamente analizzati è, per sua natura, destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un consolidato principio processuale. Il ricorso per Cassazione deve sollevare questioni di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Non può trasformarsi in un pretesto per ridiscutere l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi precedenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva solidamente motivato la condanna, valorizzando le stesse dichiarazioni dell’imputato e giudicando le sue giustificazioni come pretestuose. Di fronte a una motivazione logica e coerente, il tentativo di riproporre la medesima linea difensiva in Cassazione si è rivelato infruttuoso. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la ripetitività dei motivi, senza l’indicazione di specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione non è priva di conseguenze pratiche per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna per evasione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La sentenza, pertanto, funge da monito sull’importanza di strutturare le impugnazioni su solidi motivi di diritto, evitando sterili ripetizioni di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi motivi di diritto.
Quale reato era stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era stato contestato il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale, per essersi allontanato senza giustificazione dal luogo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/01/1972
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 33282-2024 MESAREVIC KOSTANA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all’affermazione di responsabilità, ha valorizzato sia le dichiarazioni della ricorrente che le ingiustificate ragioni poste alla bas dell’allontanamento di quest’ultima dal luogo degli arresti domiciliari (si vedano pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2025