Ricorso Inammissibile per Evasione: La Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile per evasione, fornendo chiari parametri sulla valutazione dei motivi di appello e sull’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già vagliati non sia sufficiente per ottenere una revisione della condanna in sede di legittimità, specialmente quando le circostanze del reato e i precedenti dell’imputato depongono a suo sfavore.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385, comma 3, del codice penale, per essersi allontanato dal proprio domicilio dove era sottoposto a misura di detenzione. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.
Contro tale sentenza, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito e cercando di ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile per evasione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato completamente le istanze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna e ha comportato per l’imputato l’obbligo di pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una cospicua somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha basato la sua pronuncia su due pilastri argomentativi fondamentali, entrambi cruciali per comprendere i limiti del diritto di impugnazione.
1. Ripetitività e Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto evidenziato dai giudici è che il ricorso presentato non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata, ma deve individuare vizi di legittimità specifici, come errori nell’applicazione della legge o difetti manifesti di motivazione. In assenza di nuovi e pertinenti argomenti giuridici, l’impugnazione si rivela un mero tentativo dilatorio e, come tale, inammissibile.
2. L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo e più sostanziale motivo riguarda la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nell’escludere tale beneficio, basandosi su elementi oggettivi e soggettivi:
– I precedenti penali: Il ricorrente aveva a suo carico diversi precedenti penali. Questo elemento è considerato dalla legge un indicatore della sua abitualità a delinquere e, di conseguenza, osta all’applicazione di un istituto pensato per condotte del tutto occasionali e di minima gravità.
– Le circostanze dell’evasione: Il fatto non è stato ritenuto di lieve entità. L’uomo è stato sorpreso non nelle immediate vicinanze della sua abitazione, ma nel territorio di un comune diverso da quello di residenza. Inoltre, si trovava in compagnia di altri soggetti, circostanza che aggrava la condotta e suggerisce una violazione premeditata e non un semplice e momentaneo allontanamento.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per legittimità deve essere fondato su vizi specifici della sentenza e non può essere una semplice riedizione del giudizio di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile per evasione in questo caso specifico serve da monito: la valutazione della gravità di un reato come l’evasione non può prescindere dalla storia criminale del soggetto e dalle modalità concrete della violazione. La presenza di precedenti penali e l’allontanamento significativo dal luogo di detenzione sono elementi che, congiuntamente, rendono impossibile qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’, confermando la piena punibilità della condotta.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuove e valide censure giuridiche alla sentenza impugnata.
Perché non è stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto nel reato di evasione?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa dei plurimi precedenti penali del ricorrente e delle specifiche circostanze dell’evasione: egli è stato sorpreso nel territorio di un comune diverso da quello di residenza e in compagnia di altre persone, elementi che indicano una maggiore gravità della condotta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, particolare, che, nel confermare la condanna ex art. 385, comma 3, cod. pen., per evasione dal luogo di detenzione domiciliare, con adeguata motivazione ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando i plurimi precedenti penali del ricorrente e la circostanza egli fu sorpreso nel territorio di un comune diverso da quello di residenza e in compagnia d altri soggetti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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Il Consiglier estensore
il Prsdente