Ricorso inammissibile evasione: quando la difesa non convince la Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile evasione dinanzi alla Corte di Cassazione può comportare conseguenze onerose per il ricorrente. Spesso, la linea difensiva tende a riproporre argomentazioni già ampiamente vagliate dai giudici di merito, senza apportare nuovi elementi di diritto che giustifichino un intervento in sede di legittimità.
Nel caso analizzato, un imputato ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello che lo vedeva condannato per il reato di evasione. Tuttavia, i motivi del ricorso sono stati giudicati privi della specificità necessaria per superare il vaglio della Suprema Corte.
La decisione sul ricorso inammissibile evasione
I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze espresse dalla difesa non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato come le motivazioni fornite dai giudici di merito fossero giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove acquisite durante il processo.
Analisi del versante soggettivo del reato
Un punto centrale della questione riguardava la sussistenza dei profili costitutivi del reato di evasione, anche sotto l’aspetto psicologico (ovvero la volontà di sottrarsi al regime restrittivo). La Cassazione ha ritenuto che non vi fossero incongruenze logiche nella decisione impugnata, confermando che l’imputato era pienamente consapevole della propria condotta illecita.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul fatto che il ricorso non rispettava i limiti imposti dalla legge per il giudizio di legittimità. In particolare, è stato osservato che il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o violazioni di legge reali, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita alla Corte di Cassazione. La mancata specificità dei motivi e la loro natura ripetitiva rendono il ricorso non meritevole di accoglimento. Inoltre, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, già respinta in appello, è stata considerata priva di fondamento poiché le prove esistenti erano già sufficienti a dimostrare la colpevolezza.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a queste, l’imputato è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o generici. La sentenza ribadisce l’importanza di formulare motivi di ricorso che siano strettamente legati a questioni di diritto e non a una mera contestazione del merito dei fatti già accertati.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione per evasione è ritenuto inammissibile?
Il ricorso viene rigettato senza un esame nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
È possibile chiedere il riesame dei fatti in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può rivalutare le prove o i fatti del caso.
Perché un motivo di ricorso viene definito meramente riproduttivo?
Perché si limita a ripetere le stesse critiche già esposte in appello senza contestare in modo specifico le ragioni per cui il giudice di secondo grado le ha respinte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8882 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8882 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; .
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5
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla nullità processuale e alle valutazioni in punto di rinnovazione istruttoria sollecitate con l’appello e ribadit con il primo motivo, sia in relazione alla ritenuta sussistenza dei profili costitutiv anche sul versante soggettivo, dell’evasione contestata all’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025