Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere. Il caso riguardava una condanna per il reato di evasione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e offrono una guida preziosa per la redazione di ricorsi efficaci. L’analisi della pronuncia evidenzia come la genericità e la natura fattuale delle censure costituiscano ostacoli insormontabili all’esame di merito da parte del giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’imputato basava la sua difesa su due argomenti principali: in primo luogo, contestava la configurabilità stessa del reato, sostenendo che la sua condotta non integrasse gli estremi dell’evasione; in secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio su due fronti. Il primo motivo mirava a una rilettura dei fatti, sostenendo che la giustificazione fornita per il suo allontanamento fosse stata ingiustamente considerata non credibile dalla Corte d’Appello. Questo tipo di censura, tuttavia, si scontra con i limiti del giudizio di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Il secondo motivo, invece, si concentrava su un profilo di diritto: la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Il ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello non avesse valutato d’ufficio (ex officio) la possibilità di proscioglierlo per la particolare tenuità del fatto. Anche questa censura, però, è stata giudicata priva della necessaria specificità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La decisione si articola su due binari argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Le motivazioni
In relazione al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: le ‘doglianze in punto di fatto’ non sono ammesse in sede di Cassazione. I giudici di legittimità hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare le prove o di ricostruire diversamente i fatti. Nel caso specifico, la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ‘immune da vizi’ per giustificare la condanna, rendendo la censura del ricorrente un mero tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del merito.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha sottolineato la sua aspecificità. Per poter lamentare in Cassazione la mancata applicazione d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente una generica doglianza. Il ricorrente ha l’onere di indicare precisamente quali fossero i ‘presupposti legittimanti’ la sua applicazione nel caso concreto. In altre parole, doveva spiegare perché, sulla base degli atti processuali, il fatto fosse da considerarsi di particolare tenuità. In assenza di tali indicazioni, la Corte non può valutare la ‘decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale’.
Le conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma l’importanza della tecnica redazionale nel ricorso per cassazione. Le censure devono essere focalizzate su questioni di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione, evitando di trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Inoltre, quando si invoca l’applicazione di istituti giuridici specifici, come la particolare tenuità del fatto, è fondamentale argomentare in modo dettagliato e puntuale, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Perché il motivo di ricorso relativo alla configurabilità del reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e costituito da doglianze in punto di fatto. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che in questo caso è stata giudicata esente da vizi.
Cosa è necessario fare per contestare efficacemente in Cassazione la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Il ricorso deve essere specifico. Non basta lamentare genericamente la mancata applicazione, ma è necessario indicare con precisione i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto portare il giudice a riconoscerla, dimostrando così la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso dedotto è inammissibile in quanto, in parte (n configurabilità del reato di evasione), generico e costituito da doglianze in punto di fatto, parte (omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.), privo del necessario requisito del specificità;
ritenuto, infatti, che, quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha ricostruito, motivazione immune da vizi, la condotta contestata al ricorrente, reputando irrilevante e comunque, non credibile, la giustificazione dell’allontanamento fornita dal COGNOME;
ritenuto, inoltre, che, quanto al secondo profilo di censura, si tratta di una dogli aspecifica, dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità d particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pr applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedo lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini Rv. 284160);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Colte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
ensore GLYPH
Il Presidente