Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Non Superano il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere un percorso giudiziario, confermando le decisioni dei giudici di merito. Il caso riguarda un uomo condannato per evasione dagli arresti domiciliari, la cui difesa ha tentato di smontare la sentenza d’appello con tre distinti motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un individuo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 15 settembre 2023, confermava la sua responsabilità. Secondo la ricostruzione, le forze dell’ordine, durante un controllo di routine, avevano bussato insistentemente e per un lungo periodo alla porta dell’abitazione senza ricevere risposta. L’imputato, dal canto suo, si era difeso sostenendo di non aver sentito a causa del sonno profondo. Contro questa decisione, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si basava su tre argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava la fondatezza della condanna per evasione, riproponendo la tesi del sonno profondo e sostenendo che la Corte d’Appello non avesse fugato ogni dubbio sulla sua colpevolezza.
2. Erronea applicazione della recidiva: Il secondo motivo criticava il riconoscimento della recidiva, ritenuto ingiustificato.
3. Mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena: Infine, il ricorrente lamentava la mancata concessione del beneficio della sospensione della pena.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era interamente inammissibile. I giudici hanno smontato ogni argomentazione, evidenziando difetti sia di merito che procedurali che rendevano impossibile un esame più approfondito.
La Manifesta Infondatezza del Primo e Secondo Motivo
La Corte ha liquidato il primo motivo come ‘manifestamente infondato’ e ‘riproduttivo’ di una censura già adeguatamente affrontata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato in modo accurato come le modalità del controllo (l’insistenza e la durata dei tentativi di contatto) rendessero inverosimile la giustificazione del sonno profondo.
Analogamente, anche il motivo sulla recidiva è stato giudicato infondato. La Cassazione ha sottolineato che la Corte di merito aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando come la ricaduta nello stesso tipo di reato (l’imputato aveva già due condanne precedenti per evasione) denotasse una maggiore trasgressività e consapevolezza, giustificando pienamente l’applicazione della recidiva.
L’Inammissibilità del Terzo Motivo
Il punto più interessante dal punto di vista procedurale riguarda il terzo motivo. La richiesta di sospensione condizionale della pena è stata dichiarata ‘indeducibile’ ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questo perché la questione non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. In altre parole, non si può chiedere per la prima volta in Cassazione qualcosa che si sarebbe dovuto chiedere nel grado di giudizio precedente. La Corte ha inoltre aggiunto che il motivo era comunque ‘generico’, data la pluralità di precedenti penali a carico del ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito, soprattutto se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. Inoltre, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: non può rivalutare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Infine, l’inammissibilità scatta anche quando vengono introdotte questioni nuove, mai sottoposte al giudice d’appello, violando il principio del doppio grado di giurisdizione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce l’importanza di strutturare un ricorso in modo strategico e tecnicamente corretto. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma la conseguenza di motivi deboli, ripetitivi o proceduralmente errati. Per il ricorrente, l’esito è stato una condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza del fatto che un ricorso temerario o mal impostato può avere conseguenze economiche significative oltre a quelle penali.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità per evasione è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello, la quale aveva spiegato che le insistenti e prolungate modalità di controllo da parte degli operanti rendevano inverosimile la scusa del sonno profondo.
Su quali basi è stata confermata l’applicazione della recidiva?
La Cassazione ha confermato la recidiva perché la Corte di merito aveva correttamente evidenziato che la ricaduta nel delitto, dopo reiterate condanne (in particolare due per lo stesso reato), dimostrava una maggiore trasgressività e consapevolezza da parte del ricorrente.
Perché la richiesta di sospensione condizionale della pena non è stata accolta?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile (indeducibile) perché, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non era stata presentata alla Corte d’Appello. Non è possibile sollevare una questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione se non è stata precedentemente sottoposta al vaglio del giudice del merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CEPAGATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui sono stati dedotti vizi di motivazione e violazione di legge merito alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è manifestamente infondato riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha avuto modo di fugare ogni dubbio circa l’avvenuta evasione da parte del ricorrente; che la decisione enuncia le accurate modalità del controllo effettuato dagli operanti che bussavano per lungo tempo ed insistentemente alla porta, smentendo che potesse non aver sentito tali azioni per il sonno profondo;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo avendo la Corte di merito precisato come la ricaduta nel delitto giustificasse la contestata recidiva, denotando una maggiore trasgressività e maggiore consapevolezza dopo reiterate condanne ed in particolare dopo due condanne per il medesimo titolo di reato;
rilevato che il terzo motivo, con cui si deducono vizi in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere generico (per quanto evidenziato in ordine alla pluralità dei precedenti), è indeducibile ex art. 606, comma 3, c proc. pen. in quanto non sottoposto al vaglio della Corte dia merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024