Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude il caso di Evasione e Recidiva
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha posto la parola fine su un caso di evasione, dichiarando il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Questa decisione ribadisce principi fondamentali del diritto processuale penale, in particolare sui requisiti necessari per un valido ricorso in sede di legittimità e sulla valutazione della recidiva. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato aveva impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due principali questioni:
1. La responsabilità penale: contestava la motivazione della condanna, sostenendo l’insussistenza del dolo, ovvero dell’intenzione di commettere il reato.
2. Il trattamento sanzionatorio: chiedeva l’esclusione dell’aggravante della recidiva, che aveva comportato un aumento della pena.
L’obiettivo del ricorso era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ciò significa che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati, essendo stati giudicati generici, ripetitivi e palesemente privi di fondamento. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza spiega chiaramente perché ciascun motivo del ricorso sia stato ritenuto inammissibile.
Il Motivo sull’Evasione: Generico e Reiterativo
La Corte ha osservato che la contestazione sulla sussistenza del dolo era meramente reiterativa di argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso non si confrontava in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza d’appello, la quale, secondo i giudici di legittimità, era completa e logica. La Corte ha sottolineato come la giustificazione fornita dall’imputato per la sua assenza fosse stata ritenuta irrilevante e, soprattutto, non idonea a configurare nemmeno in via putativa uno stato di necessità, mancando fatti concreti a supporto di tale tesi.
Il Motivo sulla Recidiva: la Perdurante Inclinazione a Delinquere
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha validato il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva valorizzato i precedenti penali dell’imputato, anche specifici, come espressione di una ‘perdurante inclinazione a delinquere’. Questa valutazione ha giustificato pienamente sia l’aumento di pena (l’aggravio sanzionatorio) sia la decisione di non ritenere le attenuanti prevalenti sull’aggravante della recidiva. La motivazione della corte territoriale è stata quindi considerata corretta e adeguatamente argomentata.
Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come il ricorso per cassazione non possa essere una semplice riproposizione delle stesse difese già esaminate, ma debba contenere critiche specifiche e puntuali alle argomentazioni della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il rischio di un ricorso inammissibile è molto elevato. In secondo luogo, la decisione conferma che una storia criminale significativa, caratterizzata da reati anche della stessa indole, può legittimamente essere interpretata dal giudice come un indice di una maggiore pericolosità sociale, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo attraverso l’applicazione della recidiva.
Perché il ricorso contro la condanna per evasione è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché il motivo era generico, reiterativo di argomenti già respinti e non si confrontava specificamente con la completa motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la giustificazione fornita dall’imputato è stata giudicata irrilevante e non idonea a integrare uno stato di necessità.
Come ha giustificato la Corte l’applicazione dell’aggravante della recidiva?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice d’appello, il quale ha basato la sua decisione sui precedenti penali, anche specifici, dell’imputato. Questi sono stati considerati espressivi di una ‘perdurante inclinazione a delinquere’, giustificando così l’aumento di pena e il mancato bilanciamento favorevole con le attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME con i qual contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di evasione e la mancata esclusione della recidiva sono inammissibili per generici e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo con cui si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e n tiene conto della completa motivazione resa in sentenza (pag. 4-5 ove si reputa irrilevante l giustificazione resa dall’imputato, peraltro, diversa quella resa nell’immediatezza, integrante lo stato di necessità, neppure a livello putativo in mancanza di fatti concreti, i a fondare l’erronea supposizione della esistenza della scriminate);
rilevato che anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della corretta motivazione resa, che valorizza i precedenti, anche specifici, ritenuti espres della perdurante inclinazione a delinquere dell’imputato, giustificativa di aggravio sanzionat e non bilanciabile in termini di prevalenza con le attenuanti riconosciute;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.