Ricorso inammissibile: quando le giustificazioni non bastano
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente respinto dalla Corte di Cassazione, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, una presunta emergenza medica è stata ritenuta una scusa infondata per giustificare il reato di evasione, portando a una condanna e a sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
I fatti del caso: evasione e giustificazione medica
Un soggetto, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale presso la propria abitazione, si allontanava senza alcuna autorizzazione. Una volta rintracciato, giustificava la sua condotta sostenendo di aver avuto un’urgenza medica, ovvero un taglio sul braccio che necessitava di cure immediate. Questa versione dei fatti è stata al centro del processo penale che ne è seguito per il reato di evasione.
La valutazione dei giudici di merito
Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello hanno respinto la tesi difensiva, condannando l’imputato. I giudici hanno ricostruito con precisione gli eventi, evidenziando che la presunta emergenza medica non era credibile. In particolare, il Giudice della convalida, che aveva esaminato direttamente l’imputato poco dopo i fatti, aveva già notato che i segni sul braccio erano ‘datati’ e, quindi, incompatibili con una ferita recente che potesse giustificare un’uscita urgente e non autorizzata. Le corti di merito hanno concluso che la situazione era ‘altrimenti affrontabile’ e che l’allontanamento era ingiustificato.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
Di fronte alla condanna in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, il motivo del ricorso si basava sulla contestazione della valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, criticando una presunta discrasia tra l’accusa e la condanna. La Suprema Corte ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile in quanto ‘declinato in fatto’ e ‘manifestamente infondato’.
La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni della sentenza impugnata. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, come la credibilità di una giustificazione, è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Le motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato come i giudici di primo e secondo grado avessero già scandito con precisione le fasi degli eventi, motivando in modo logico e coerente il perché la giustificazione medica fosse inattendibile. La Corte ha ribadito che l’allontanamento era avvenuto senza autorizzazione e che l’urgenza medica era stata esclusa già in sede di convalida sulla base di prove dirette (i segni datati sulla pelle). Il ricorso, non presentando alcuna valida censura di legittimità ma solo una riproposizione dei fatti, è stato quindi rigettato.
Le conclusioni
La decisione conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non su un disaccordo riguardo all’interpretazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che in questo caso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo serve da monito sull’importanza di formulare impugnazioni tecnicamente corrette, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con questioni che esulano dalla sua competenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di primo e secondo grado, senza sollevare valide questioni di legittimità o di errata applicazione della legge, che sono le uniche di competenza della Corte di Cassazione.
Qual era la giustificazione dell’imputato per essersi allontanato da casa?
L’imputato ha sostenuto di essersi allontanato per un’urgenza medica, specificamente un taglio sul braccio che, a suo dire, richiedeva cure immediate.
Perché i giudici non hanno creduto alla giustificazione dell’emergenza medica?
I giudici non hanno accettato la giustificazione perché il Giudice della convalida, esaminando direttamente l’imputato, aveva constatato che i segni della ferita erano ‘datati’, e quindi non compatibili con un’emergenza improvvisa e indifferibile. La situazione è stata ritenuta gestibile in altro modo, senza violare la misura restrittiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME, letta la memoria trasmessa il 28 magg o 2024 dall’AVV_NOTAIO che, confutando le ragioni del preliminare vaglio di inammissibilità, chi trasmissione alla Sezione competente per la trattazione del ricorso
OSSERVA
Rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la contestata evasione anche su presupposto di una discrasia tra condanna e contestazione è declinato in fatto manifestamente infondato, tenuto conto che il Tribunale e la Corte di appello hanno co precisione scandito le fasi di quanto occorso in data 22 maggio 2021 (e ciò a prescindere d quanto accertato anche il giorno precedente che è stato apprezzato al fine di connotare l’atteggiamento del ricorrente); hanno osservato che l’imputato si era comunque allontanat da casa senza alcuna autorizzazione e l’ipotizzata urgenza medica riconducibile a taglio s braccio, altrimenti affrontabile, già ex se esclusa dal Giudice della convalida che ebbe ad appurare direttamente la presenza di segni ormai datati, incompatibili con quanto affermato;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024