Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso di Evasione Fiscale
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: per ottenere un riesame, non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario formulare censure precise e fondate. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa dinamica nel contesto di reati tributari.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per plurime violazioni dell’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo l’accusa, confermata dai giudici di merito, l’imputato aveva sfruttato la sua posizione all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica per favorire un complesso meccanismo di evasione fiscale, basato su documentazione contabile fittizia per importi significativi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su quattro motivi principali:
1. Vizio procedurale: Contestava la tardiva formulazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale nel giudizio d’appello.
2. Carenza di prova: Sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità, poiché la gestione irregolare della contabilità non dimostrava di per sé l’evasione e che non poteva essere condannato solo perché i coimputati avevano scelto il patteggiamento.
3. Trattamento sanzionatorio: Chiedeva una riduzione della pena.
4. Diniego delle attenuanti generiche: Si opponeva al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che chiariscono i limiti dell’impugnazione di legittimità.
Il Pregiudizio Concreto nel Ritardo Processuale
Riguardo alla presunta tardività delle conclusioni del Procuratore, la Corte ha specificato che nel giudizio d’appello con contraddittorio scritto, un ritardo non costituisce di per sé una violazione del diritto di difesa. Il ricorrente che se ne duole ha l’onere di dimostrare quale concreto pregiudizio tale ritardo abbia arrecato alle sue ragioni difensive. Una semplice lamentela formale non è sufficiente.
La Genericità delle Censure sulla Responsabilità
La Corte ha giudicato del tutto generico il motivo relativo alla mancanza di prove. La sentenza d’appello, al contrario, aveva fornito un’ampia motivazione sulla responsabilità dell’imputato, basata sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Anche il riferimento alla scelta dei coimputati di patteggiare è stato considerato irrilevante e generico.
La Valutazione della Gravità della Condotta e le Attenuanti
Infine, gli Ermellini hanno ritenuto immuni da censure le valutazioni della Corte d’Appello sul trattamento sanzionatorio. La gravità della condotta era stata correttamente desunta dal ruolo dell’imputato e dall’ingente valore delle operazioni fittizie. Di conseguenza, sia il discostamento dal minimo edittale sia il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall’assenza di elementi positivi di valutazione, sono stati ritenuti pienamente giustificati.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla natura del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, i motivi del ricorso erano formulati in modo generico, limitandosi a contestare il verdetto dei giudici di merito senza individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica. L’ordinanza ribadisce che il ricorrente deve assolvere a un preciso onere di specificazione, soprattutto quando lamenta un vizio procedurale, dimostrando come questo abbia concretamente danneggiato il suo diritto di difesa. La mancanza di tale specificazione rende il motivo astratto e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico. Le doglianze devono essere specifiche, pertinenti e capaci di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata. Appelli basati su contestazioni generiche o sulla mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di merito sono destinati a essere dichiarati inammissibili. Ciò non solo conferma la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza.
Un ritardo nella trasmissione degli atti del procuratore in appello rende nullo il processo?
No, secondo la Corte, un semplice ritardo non è di per sé sufficiente a causare una violazione del diritto di difesa. Il ricorrente ha l’onere di specificare quale concreto pregiudizio ha subito a causa di tale ritardo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure erano generiche, non dimostravano un effettivo pregiudizio per la difesa e contestavano valutazioni di merito, come la gravità del fatto e la concessione delle attenuanti, che erano state adeguatamente motivate dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è tenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per plurime violazioni dell’art 8 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la C territoriale non aveva motivato in merito alla tardiva formulazione delle conclusioni scrit Procuratore generale (primi due motivi); ha chiesto l’assoluzione perché non era stata raggiunt la prova della sua responsabilità, giacché la gestione irregolare della contabilità non pot essere considerata un elemento di prova atto a dimostrare l’evasione fiscale e d’altra parte no poteva essere condanNOME solo perché i coimputati avevano patteggiato (terzo motivo); ha chiesto il ridimensionamento del trattamento sanzioNOMErio e ha contestato il diniego del generiche (quarto motivo);
Rilevato, quanto ai primi due motivi, che nel giudizio d’appello, celebrato con le forme contraddittorio scritto, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il cara tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, sicché il ricor che se ne dolga, ha l’onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagion alle ragioni della difesa (tra le molte, Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, R., Rv. 285874-01);
Ritenuto, quanto al terzo motivo, che vi sia ampia motivazione nella sentenza impugnata in merito alla responsabilità, perché l’imputato aveva emesso fatture per operazioni in tutto o parte inesistenti, per cui la censura anche con riferimento alla scelta dei coimputati di patteg appare del tutto generica;
Ritenuto, quanto all’ultimo motivo, che gli argomenti spesi dalla Corte di appello per conferma la decisione del Tribunale siano immuni da censure: la condotta è stata stimata grave perché i COGNOME aveva approfittato della posizione assunta all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE al fine di favorire la commissione di reati di evasione fiscale per importi che esigui, per cui è stato ritenuto giustificato il discostannento dal minimo edittale e congr aumenti per la continuazione;
Ritenuto, inoltre, che anche il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento all’assenza di elementi positivi di valutazione
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente