Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi d’Appello sono Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione ne è la prova più evidente. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera riproposizione dei motivi di appello possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente le porte a una revisione della condanna. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del codice penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi volti a scardinare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Fragile
La difesa dell’imputato si concentrava su due punti principali, che tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: Contestazione dell’Elemento Soggettivo
Il primo motivo di ricorso lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevole volontà di sottrarsi alla misura restrittiva. Tuttavia, la Corte ha rilevato come tali doglianze fossero formulate in termini “assai generici” e, soprattutto, si limitassero a riproporre le stesse censure già avanzate nell’atto di appello, senza un reale confronto con le argomentazioni lineari e conformi a giurisprudenza con cui la Corte territoriale le aveva respinte.
Secondo Motivo: La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo atteneva alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato privo di specificità, in quanto si risolveva in una mera riproduzione di profili già adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
Di fronte a tali carenze, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito le questioni sollevate, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la specificità dei motivi di ricorso. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, non è sufficiente ripetere le argomentazioni già esposte e respinte nei gradi precedenti. È invece necessario che il ricorrente si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Nel caso di specie, l’imputato non ha fatto questo: si è limitato a riproporre le sue tesi difensive, ignorando le risposte fornite dalla Corte d’Appello. Questo atteggiamento rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di argomenti già spesi è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato. La specificità e il confronto dialettico con le motivazioni del giudice di merito sono i requisiti imprescindibili per sperare in un accoglimento del ricorso e per garantire una difesa tecnica efficace fino all’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini generici e si limitavano a riprodurre censure già svolte e respinte nel giudizio di appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente riproduttivo”?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse obiezioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza analizzare e contestare le ragioni per cui il giudice d’appello le ha respinte. È una critica che non dialoga con la decisione che sta attaccando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCAN DALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46220/29 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti a violazione legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, oltre c formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto appello, nè si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag.
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione del causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024