Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Evasione
Il giudizio presso la Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia ordinaria, ma il suo accesso è regolato da criteri molto stringenti. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito; molte si arrestano di fronte a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di questo tipo di giudizio, in un caso riguardante un uomo condannato per il delitto di evasione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda vedono un uomo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. Non accettando la sentenza di condanna, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, tentando di far valere le proprie ragioni. Tuttavia, il suo tentativo si scontra con la severa valutazione della Suprema Corte, che analizza non il fatto in sé, ma la struttura e la fondatezza dei motivi di ricorso presentati.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione dichiarandola inammissibile sulla base di una serie di vizi che ne inficiavano la validità. Vediamo nel dettaglio i punti salienti della decisione.
Motivi Generici e Manifestamente Infondati
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stata la natura dei motivi addotti. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni fossero generiche e palesemente infondate. In particolare, il tentativo di invocare cause di giustificazione (le cosiddette scriminanti), come la legittima difesa (art. 52 c.p.) o lo stato di necessità (art. 54 c.p.), è fallito per mancanza di prove concrete a sostegno dei loro stringenti presupposti. I giudici di merito avevano già ricostruito i fatti basandosi su testimonianze convergenti che delineavano chiaramente la commissione del reato di evasione.
Il Divieto di Riesame del Fatto
Un errore comune nei ricorsi per Cassazione è tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente, infatti, ha basato la sua difesa su argomentazioni “riversate in fatto”, chiedendo implicitamente alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e le circostanze materiali. Questo è precluso: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non ricostruire l’accaduto.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio e la Giustizia Riparativa nel Ricorso Inammissibile
Anche le censure relative alla pena inflitta sono state giudicate generiche. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse ampiamente motivato la sanzione, tenendo conto di elementi specifici come la personalità negativa dell’imputato, le modalità violente della condotta (che aveva causato lesioni ad altre persone presenti) e i suoi precedenti penali. Infine, la richiesta di avviare un programma di giustizia riparativa è stata dichiarata inammissibile. Tale istanza, infatti, comporta una valutazione di merito incompatibile con il giudizio di legittimità e può, semmai, essere presentata durante la fase esecutiva della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigoroso rispetto dei limiti procedurali del giudizio di Cassazione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma tentava di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi erano generici, non supportati da prove adeguate per le scriminanti invocate e miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Anche la richiesta di giustizia riparativa è stata respinta perché estranea a questa fase processuale, confermando che il giudizio di legittimità non è la sede per valutazioni discrezionali sul percorso rieducativo dell’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara il ricorso inammissibile e, come conseguenza prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare motivi specifici, pertinenti a vizi di legge o di motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi generici, manifestamente infondati e volti a ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita nel giudizio di Cassazione. Inoltre, le cause di giustificazione invocate non erano supportate da prove adeguate.
È possibile chiedere l’ammissione a un programma di giustizia riparativa con un ricorso in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che tale istanza è inammissibile nel giudizio di legittimità. Questo perché richiede una valutazione di merito che non rientra nelle competenze della Cassazione e può essere avanzata solo in sede esecutiva, cioè dopo che la condanna è diventata definitiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35486  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
173/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe ch confermato la condanna per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuta inammissibile istanza di partecipazione all’udienza in quanto non consentita in ques sede;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e manifestamente infonda oltre che riversati in fatto, volti ad ottenere il riconoscimento di scriminanti non sussisten specie (artt. 52 e 54 cod. pen.) e delle quali non sono stati fornite prove circa gli str presupposti, alla luce della precisa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (pa 4) e fondata su testimonianze convergenti che hanno offerto argomenti univoci circa l configurazione del delitto di evasione;
ritenuto generico il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzioNOMErio alla luc argomenti puntuali e non contestati di cui alle pagg. 5 e 6 della sentenza che ha valorizzato negativa personalità dell’imputato, la modalità della condotta avvenuta anche con lesioni ai dan delle donne aggredite nell’appartamento e il suo precedente;
considerata inammissibile l’istanza finalizzata all’avvio di programma di giustizia riparativa allegati) in quanto la stessa non è compatibile con il giudizio di legittimità, involgendo valut di merito, e comunque può essere avanzata in sede esecutiva;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 sette bre 2025
sora  GLYPH
La Presidente