Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Nel processo penale, la precisione è tutto. Un atto di impugnazione deve essere formulato con motivi specifici, chiari e pertinenti, altrimenti rischia di essere dichiarato inefficace. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. L’ordinanza in esame riguarda un caso di evasione e sottolinea l’importanza di strutturare un’argomentazione difensiva solida e dettagliata.
I Fatti del Caso: Condanna per Evasione e Ricorso in Cassazione
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione, ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua colpevolezza. I motivi del ricorso si basavano su due argomenti principali. In primo luogo, la difesa contestava la valutazione del dolo (l’intenzionalità del reato) da parte dei giudici di merito. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione critica della struttura e del contenuto dei motivi di ricorso presentati dalla difesa.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile: Analisi della Sentenza
Le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità sono duplici e toccano entrambi i punti sollevati dalla difesa.
Profili di Censura Già Valutati e Genericità
Per quanto riguarda la contestazione del dolo, la Cassazione ha ritenuto che i profili di censura proposti fossero stati già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito. Le motivazioni delle precedenti sentenze sono state giudicate giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Pertanto, il ricorso si limitava a riproporre questioni già risolte senza introdurre nuovi elementi critici validi.
La Genericità della Richiesta di Applicazione dell’Art. 131 bis c.p.
Il secondo motivo di inammissibilità riguarda la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che questa richiesta era stata formulata in appello in termini di “immediata genericità”. In altre parole, la difesa non aveva argomentato in modo specifico e dettagliato perché il fatto dovesse essere considerato di minima offensività, limitandosi a una mera enunciazione di principio. Questa genericità ha giustificato la valutazione pregiudiziale della Corte d’Appello e ha impedito alla Cassazione di esaminare la questione nel merito.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Processuali
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a contestare genericamente una decisione, ma deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, fornendo argomentazioni concrete a supporto. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti difensivi dettagliati, pertinenti e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché, da un lato, riproponeva questioni sul dolo già correttamente e logicamente risolte dai giudici di merito e, dall’altro, la richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) era stata formulata in appello in modo eccessivamente generico.
Cosa significa che un motivo di appello è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando non è sufficientemente specifico e dettagliato da consentire al giudice di individuare l’errore contestato. Nel caso specifico, la richiesta di applicare l’art. 131 bis c.p. è stata prospettata ‘in termini di immediata genericità’, senza argomentazioni a supporto che ne giustificassero l’applicazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa (riferita tuttavia ad una diversa situazione processuale e dunque verosimilmente inviata pe errore);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso propone profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel riscontrare il dolo del reato evasione ascritto all’imputato mentre per altro verso lamenta la pretermissione del sollecitazione difensiva legata alla rivendicata applicabilità alla specie del disposto di cui 131 bis cp, prospettata, tuttavia /in appello, in termini di immediata genericità cosi da giustificar comunque la valutazione pregiudiziale resa dalla Corte:
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.