Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni specifiche e critiche verso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di quelli già esaminati nel precedente grado di giudizio. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Una persona era stata condannata per il reato di evasione, per essersi allontanata dal luogo in cui era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatta della decisione, la persona condannata decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Impugnazione in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione su due punti specifici:
1. La sussistenza stessa del delitto di evasione.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione degli elementi a suo carico.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano idonei a provocare una nuova valutazione del caso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara e lineare, evidenziando la carenza strutturale del ricorso. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero generici e meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale.
Genericità e Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della decisione risiede nel fatto che il ricorrente non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di evidenziare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre le stesse questioni, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione del merito dei fatti. Questo approccio è inammissibile, poiché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Questione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche riguardo alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha riscontrato la stessa carenza. Il ricorrente aveva lamentato un difetto di motivazione da parte dei giudici d’appello, ma la Cassazione ha ritenuto tale censura apodittica, cioè affermata senza alcuna dimostrazione, poiché la sentenza impugnata aveva, in realtà, fornito una motivazione sul punto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale condanna pecuniaria è dovuta in quanto non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere un atto tecnico mirato e non una semplice ripetizione delle difese precedenti, pena l’inammissibilità e l’aggravio di spese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere quelli già presentati in appello e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice e in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dell’appello per avere successo in Cassazione?
No, la decisione chiarisce che limitarsi a riproporre gli stessi argomenti dell’appello, senza contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1113 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
n. 92
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari deducendo violazione di e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, motivatame disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si mis in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisita argomenti della sentenza che li esamina puntualmente a pag. 2 e per l’art.131-bis cod. pen. è limitata a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste al luce dei suoi precedenti indicati (pag. 4).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.