Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELIZZANO il 16/01/1951
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Benevento il 20 dicembre 2022, con la quale
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenut colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Dugenta il 30 dicembre
2014, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, la conf del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti
prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adegu ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli es
della verifica fiscale eseguita nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui l’imputato er rappresentante, da cui è emersa l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale rispetto
all’anno di imposta 2013, con evasione dell’ires per 290.282 euro e dell’iva per 221.989 euro.
È stato altresì sottolineato nella sentenza impugnata che l’accertamento delle imposte evase è
scaturito non in base ai dati risultanti dal cd. spesometro, ma tramite i controlli di coere esterna, considerando cioè i dati certi delle fatture acquisite presso i clienti e i fornit
avevano risposto ai questionari, mentre, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, è stat rimarcata la chiara finalizzazione all’evasione delle imposte della condotta omissiv dell’imputato, il quale non solo non ha versato i tributi dovuti, ma non ha presentato dichiarazione fiscale nemmeno entro il termine previsto per il ravvedimento operoso.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.