Ricorso Inammissibile per Evasione: La Cassazione Conferma la Motivazione Logica del Giudice
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come venga valutato un ricorso inammissibile in materia penale. Quando i motivi di appello sono considerati ‘manifestamente infondati’, la Suprema Corte non entra nel merito della vicenda, ma si limita a confermare la correttezza logico-giuridica della decisione precedente. Questo caso, riguardante un’accusa di evasione, sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e fondate, pena il rigetto immediato e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Il Contesto Giudiziario: Dal Reato di Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, tentando di smontare l’impianto accusatorio su diversi fronti. La difesa ha contestato la sussistenza stessa del reato, con particolare riferimento all’elemento psicologico, e ha sollevato questioni relative alla corretta qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento di benefici di legge.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto tutte le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio i punti salienti della decisione.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il nucleo della decisione risiede nella valutazione dei motivi come ‘manifestamente infondati’. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive non fossero idonee a scalfire la solidità della sentenza impugnata. In particolare, per quanto riguarda l’integrazione del reato di evasione e la sussistenza dell’elemento psicologico (il dolo), i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’.
Il Rigetto delle Altre Istanze Difensive
La difesa aveva tentato anche di inquadrare la condotta in una fattispecie meno grave, richiamando l’articolo 276 del codice di procedura penale. Anche su questo punto, la Cassazione ha bollato la censura come ‘generica’ e ‘apertamente smentita dal corretto argomentare’ del giudice di secondo grado. Ugualmente, sono state respinte le richieste di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente anche il diniego di tali benefici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del suo ruolo: quello di giudice della legittimità, non del merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e violazioni di legge. In questo caso, l’ordinanza ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era ben costruita, con argomentazioni solide e coerenti su ogni punto sollevato dalla difesa. Di conseguenza, il ricorso si è rivelato un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, estranea alle competenze della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. La seconda, di natura economica, è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un importante monito per la difesa: un ricorso per Cassazione deve basarsi su critiche giuridiche precise e fondate contro la sentenza impugnata, e non su un generico dissenso. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è un ricorso inammissibile, con aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione manifestamente infondati. La motivazione della Corte d’appello è stata giudicata logica, coerente e puntuale su tutti i punti contestati.
Quali erano i punti principali contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di evasione (art. 385 c.p.), la corretta qualificazione giuridica del fatto (in relazione all’art. 276 c.p.p.), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 emessa dalla Corte d’appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
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OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che in relazione alla integrazione del reato di cui all’art. 385 cod. pen. ed, in particolare, alla sussistenza dell’eleme psicologico, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che, quanto alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 276 cod. pro pen., la censura oltre a risultare generica – così come lo era quella contenuta nell’atto di appello – appare in ogni caso apertamente smentita dal corretto argomentare speso dal giudice del gravame nel riscontrare la sussistenza della fattispecie contestata (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che, anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenua generiche, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024f