Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando l’Appello è Solo una Ripetizione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da vizi procedurali e da una errata impostazione dei motivi di appello. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione, sottolineando i limiti invalicabili del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e tempestive, anziché tentare una terza valutazione dei fatti di causa.
I Fatti del Processo e l’Arrivo in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi inammissibili, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a carico del ricorrente.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, secondo la Corte, non faceva altro che riproporre critiche già adeguatamente esaminate e respinte nel giudizio d’appello. In sostanza, il ricorrente chiedeva ai giudici di legittimità di effettuare una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. Tale attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo giudice di merito, ma di controllare la corretta applicazione della legge (il cosiddetto ‘sindacato di legittimità’).
La Tardiva Richiesta di Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto per un vizio insanabile. La Corte ha rilevato che la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. non era mai stata formulata né nell’atto d’appello né nelle conclusioni del relativo giudizio. Questo vizio procedurale è stato ritenuto ‘dirimente’, ovvero decisivo per l’inammissibilità della censura. Ad ogni modo, la Corte ha aggiunto che, anche superando questo ostacolo, non emergevano elementi tali da giustificare il riconoscimento della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, viene ribadito il principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non una diversa interpretazione delle prove. Riproporre le stesse argomentazioni già vagliate nei gradi precedenti, senza individuare specifici errori di diritto, rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
In secondo luogo, la decisione sottolinea il principio della tempestività delle richieste processuali. Le questioni giuridiche, come l’applicazione di una causa di non punibilità, devono essere sollevate nelle sedi e nei tempi previsti dalla legge. Presentare una simile richiesta per la prima volta in Cassazione costituisce una violazione delle regole procedurali che non può essere sanata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento offre importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, chiarisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi tecnica, focalizzata sulla denuncia di errori di diritto e non sulla speranza di un nuovo esame dei fatti. In secondo luogo, dimostra l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, sollevando tutte le questioni pertinenti, inclusa la potenziale applicazione di istituti favorevoli come la particolare tenuità del fatto. Ignorare questi principi non solo porta a un esito processuale negativo, ma espone anche a significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso contro la condanna per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre questioni già valutate e respinte dal giudice di merito, e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte ha stabilito che tale richiesta è inammissibile se non è stata formulata nei precedenti gradi di giudizio (appello o conclusioni). La Corte ha inoltre aggiunto che, anche a voler ignorare questo vizio procedurale, non ravvisava comunque i presupposti per la sua applicazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie richieste, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è teso a sollecitare un rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di riproduttivo di profil censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata);
rilevato quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. – che nessuna richiesta al riguardo è stata formulata con l’atto di appello o in sede di conclusioni; peraltro, pur a volere trascurare tale dirimente rilievo, deve considerarsi che non risultano con evidenza profili positivamente apprezzabili da parte di codesta Corte al fine del riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024