Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conferma la Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnalando che l’impugnazione non può neppure essere discussa nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi proposti portino non solo al rigetto, ma a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso relativo a una condanna per il reato di evasione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, ai sensi dell’art. 385 del codice penale, emessa dalla Corte d’appello. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.). In secondo e terzo luogo, muoveva censure relative al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento di attenuanti e la mancata disapplicazione della recidiva.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione perentoria: l’impugnazione è inammissibile. La valutazione dei giudici si è concentrata sulla qualità degli argomenti presentati dal ricorrente, ritenuti del tutto inadeguati a scalfire la logicità e coerenza della sentenza impugnata.
La Mancata Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’appello avesse già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sul perché non fosse applicabile l’art. 131-bis c.p. I giudici di merito avevano spiegato in modo esauriente le ragioni per cui la condotta non poteva essere derubricata a una mera violazione di prescrizioni e perché non presentasse i requisiti della particolare tenuità. Il motivo di ricorso, pertanto, si è rivelato una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti, senza introdurre elementi di critica specifici contro la razionalità della decisione d’appello.
Le Censure sul Trattamento Sanzionatorio e la Genericità del Ricorso
Anche i motivi relativi alla pena sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva motivato in modo congruo anche su questo punto. Soprattutto, l’impugnazione è stata considerata generica perché il ricorrente non ha indicato quali elementi positivi, eventualmente trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti o la disapplicazione della recidiva. Un ricorso efficace deve specificare cosa il giudice precedente ha omesso di valutare, non limitarsi a una lamentela astratta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio fondamentale secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità e logicità della decisione impugnata. Per questo, i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza precedente. In questo caso, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, mascherato da censure di legittimità. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente manifestamente infondate, in quanto non in grado di evidenziare vizi logici o giuridici nella decisione della Corte d’appello, e generiche, perché prive di elementi concreti a supporto delle richieste.
Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: un’impugnazione, per avere speranza di successo, deve essere costruita su critiche precise, pertinenti e supportate da elementi concreti. La semplice riproposizione di tesi già respinte o la formulazione di lamentele generiche non solo non porta alla riforma della sentenza, ma espone a conseguenze economiche negative, sancendo la definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. Non erano in grado di contestare efficacemente la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza d’appello.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e contestava il trattamento sanzionatorio, auspicando il riconoscimento di attenuanti e la disapplicazione della recidiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2023 emessa dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono inammissibili perc aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntual sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-b cod. pen. e sulla impossibilità di qualificare la condotta tenuta come mer violazione di una prescrizione inerente agli obblighi imposti (cfr. pagg. 2 e pto. III della sentenza impugnata);
che, in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso sul trattament sanzionatorio, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4, pti. III e IV della sentenza impugnata), ed ogni caso, l’impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimen delle attenuanti invocate e alla disapplicazione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2023