Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i limiti dell’impugnazione
Con l’ordinanza n. 21227/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti dei motivi di ricorso. La decisione evidenzia come la genericità e la ripetitività delle doglianze portino inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile, confermando la condanna e le valutazioni del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I fatti del processo
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su cinque distinti motivi. Le censure riguardavano vari aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la mancata concessione delle attenuanti generiche, il diniego di un’attenuante specifica e, infine, la gestione della recidiva con conseguente eccessività della pena.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla mancanza di specificità delle argomentazioni difensive, che non si sono confrontate adeguatamente con la solida motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto i motivi di ricorso, offrendo una lezione sulla corretta formulazione delle impugnazioni in sede di legittimità.
1. L’elemento psicologico nell’evasione: Il primo motivo, relativo alla sussistenza del dolo, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per il reato di evasione è sufficiente il dolo generico. Questo consiste semplicemente nella consapevolezza di trovarsi in uno stato restrittivo della libertà personale e nella volontà di trasgredire le prescrizioni imposte. Non è richiesto alcun fine specifico.
2. La tenuità del fatto: Il secondo motivo, riguardante l’art. 131-bis c.p., è stato liquidato come meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni senza criticare specificamente la logica della decisione impugnata.
3. Attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio: Anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta priva di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito per giustificare la loro decisione, rendendo il motivo astratto e generico.
4. L’attenuante specifica dell’art. 385 c.p.: Il quarto motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva già negato l’attenuante con una motivazione congrua e basata su un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, ben motivata, del giudice di merito.
5. Recidiva e eccessività della pena: Infine, l’ultimo motivo è stato anch’esso giudicato privo di specificità, in quanto non ha affrontato le ragioni specifiche per cui i giudici di merito avevano deciso di non disapplicare la recidiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente elencare una serie di lamentele; è necessario che ogni motivo di ricorso si confronti in modo puntuale e critico con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. In assenza di una critica specifica, logica e pertinente, che metta in luce vizi di legge o difetti manifesti di motivazione, il risultato non può che essere una dichiarazione di ricorso inammissibile. La decisione ribadisce la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non come un terzo grado di giudizio sul fatto.
Cosa si intende per dolo generico nel reato di evasione?
Per la configurazione del reato di evasione è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza del soggetto di trovarsi in uno stato restrittivo e nella volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato, senza che sia necessario un fine ulteriore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, meramente riproduttivi di argomenti già respinti in appello, o privi di specificità, in quanto non si confrontavano criticamente con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti già respinti in Appello?
No, non è sufficiente. Un motivo di ricorso che si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, viene considerato ‘meramente riproduttivo’ e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 376/24 Viviani
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto:
che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso – attinenti alla sussiste dell’elemento psicologico – sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di tro nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato;
che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenl:i giuridici dal giudic merito;
che anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e d conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio – è priva di specificità in quanto si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito particolare pag. 3);
che il quarto motivo dedotto nel ricorso, relativo all’attenuante di cui all’art. 385, quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Corte neg il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che l’ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio- è privo di specificità in quanto n si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024