Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso di evasione dagli arresti domiciliari, chiarendo i limiti dei motivi che possono essere presentati in sede di legittimità. La decisione finale di ricorso inammissibile sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente pertinenti, anziché riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito. Questo provvedimento offre spunti fondamentali sulla configurabilità del dolo nel reato di evasione e sulle conseguenze processuali di un’impugnazione generica.
I Fatti del Processo
Un soggetto, sottoposto alla misura della restrizione domiciliare, veniva condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di evasione. La condanna si basava su un fatto oggettivo e incontestabile: nel corso della stessa giornata, le forze dell’ordine avevano effettuato due controlli presso il domicilio indicato, riscontrando in entrambe le occasioni l’assenza dell’imputato. Contro questa sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
Il ricorrente basava la propria difesa su quattro argomentazioni principali, tutte respinte dalla Suprema Corte perché non consentite in sede di legittimità.
1. Contestazione dell’Elemento Soggettivo: La difesa sosteneva la mancanza del dolo e l’inoffensività della condotta, basandosi su situazioni di fatto e sul comportamento tenuto dall’imputato il giorno successivo all’evasione. La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, poiché le assenze oggettivamente accertate non venivano messe in discussione e il comportamento successivo non poteva logicamente inficiare la volontarietà del reato commesso il giorno prima.
2. Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche: Veniva contestata la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche e di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha bollato questi motivi come meramente riproduttivi di censure già correttamente respinte in appello con argomenti logici e giuridicamente validi.
3. Mancata Sostituzione della Pena: L’ultimo motivo lamentava, in termini di assoluta genericità, la mancata valutazione della possibilità di sostituire la pena detentiva con una pecuniaria. Anche questa doglianza è stata giudicata inammissibile, in quanto la scelta della Corte di merito era implicitamente motivata dal giudizio di non tenuità dell’offesa e dalla negazione delle attenuanti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: non è possibile riesaminare il fatto. I motivi proposti dal ricorrente si concentravano su una rilettura delle circostanze fattuali, un’operazione preclusa alla Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire gli eventi. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica e coerente per ogni punto contestato. L’assenza reiterata dal luogo di detenzione è un dato oggettivo sufficiente a configurare il reato, e le argomentazioni difensive non erano in grado di scalfire la correttezza giuridica di tale valutazione. La genericità e la ripetitività delle censure hanno quindi portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione riafferma che il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni tecnicamente fondate, pena la loro irricevibilità e ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi si basavano su contestazioni di fatto, erano generici e riproponevano argomenti già correttamente valutati e respinti dal giudice di merito.
Il comportamento tenuto dall’imputato il giorno dopo l’evasione può escludere il dolo del reato?
No. Secondo la Corte, l’atteggiamento tenuto il giorno successivo non mette in discussione, neppure sul piano logico, il dolo dell’evasione realizzata il giorno prima né l’offensività della condotta.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40871 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40871 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; ,
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono con legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si contesta la configurabe dell’evasione sotto il versante d soggettivo e con riguardo alla ritenuta inoffekvità della condotta sulla base di sit che non elidono la responsabilità del ricorrente perché non mettono in discussione le oggettive della condotta ( il ricorrente sottoposto in due occasioni nel corso de giornata ad un controllo, risultò sempre assente presso il luogo di restrizione domic che riveli l’atteggiamento tenuto il giorno successivo (che non mette in discussione piano logico, il dolo dell’evasione realizzata il giorno prima né l’offensività della
con il secondo e il terzo motivo di contesta il mancato riconoscimento delle gen non applicazione della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp con doglianz riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr giuridici dal giudice di merito tali da mettere, per la linearità logica e la punt apprezzamenti, la decisione adottata al riparo da critiche prospettabili in sede di con l’ultimo motivo si lamenta in termini di assoluta genericità, replicando analo connotava la relativa richiesta in appello, la mancata valutazione / da parte della Corte del merito, della possibilità di sostituire la pena detentiva applicata con quella pecuniaria, u il trattamento irrogato, genericità nel caso ancor più rilevante se si considerano messi complessivamente in luce dalla sentenza impugnata ( nell’escludere le gener rimarcare la non tenuità dell’offesa) suscettibili di apprezzamento nel rintracciare scelta implicitamente assunta dalla Corte del merito nel non dare seguito a sollecitazione difensiva;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.