Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UMBERTIDE il 26/05/1990
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di NOME COGNOME
Ritenuto deduce il vizio della motivazione e ha chiesto la «assoluzione dell’imputato
perché è insufficiente la prova che abbia commesso il fatto»;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro
genericamente, l’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito
in sede di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all’inosservanza dell’art.
cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare
62-bis pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche,
senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie;
Considerato, peraltro, la Corte di appello ha congruamente posto a
i
fondamento del diniego delle attenuanti generiche numerosi precedenti penali
dell’imputato e la reiterazione di analoghe condotte di evasione in un ristretto arco di tempo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.