Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il 27/02/1981
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della decisione in ragione dell’omesso
rinvio per concessioni. di termini a difesa dell’udienza, motivata sul presupposto della nomina effettuata alcuni giorni prima da parte dell’imputato, è manifestamente infondato in quanto la
richiesta di rinvio, relativamente a nomina effettuata in carcere da parte dell’imputato in data marzo 2024 giustificata con la richiesta di un termine a difesa, si rivela all’evidenza intempestiva
a nulla rilevando, come pure dedotto nel ricorso, di non aver saputo con quali modalità si svolgesse l’udienza, di non aver potuto individuare un sostituto e di aver appreso solo
tardivamente della nomina; che, invero, il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen.
funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottener il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanc
con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01);
rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa sul presupposto di un’apprezzata offensività non di scarsa rilevanza alla luce dell’evasione che aveva visto il ricorrente rintracci a distanza dall’abitazione, in zona incompatibile con la necessità di fare rientro in casa al termin dell’udienza alla quale era stato autorizzato a presenziare, terminata da oltre due ore, in compagnia di soggetto già noto alle forze di polizia per motivi giudiziari;
ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo avendo il Collegio di merito evidenziato come non vi fossero elementi da valorizzare positivamente, né gli stessi sono stati addotti efficacemente, al fine di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.