Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSTIGLIOLE D’ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c, e 2-bis e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su cinque motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione, oltre che vizi cumulativi di motivazione in merito: a) all’operata acquisizione, ex art. 507, cod. proc. pen. da parte del giudice di primo grado del libretto rnetrologico dell’utilizzato etilometro, in quanto volta a supportare una diversa ricostruzione dei fatti in violazione sia delle regole di valutazione delle RAGIONE_SOCIALE che della terzietà del giudice; b) alla dedotta inattendibilità dell’etilometro nonostante l’esecuzione dell’omologazione e delle successive verifiche da parte del RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, da parte del Ministero e non di centri terzi e indipendenti; c) alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., invece sussistenti a detta della ricorrente, oltre che delle circostanze attenuanti generiche, anche esse valutabili come sussistenti secondo l’apprezzamento prospettato dalla difesa, e del beneficio della sospensione condizionale della pane, in quanto supportata da motivazione omessa ovvero contraddittoria.
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondati si mostrano le censure che si appuntano in merito all’integrazione istruttoria ex art. 507, cod. proc. pen. e all’attendibili dell’etilometro, avendo la Corte territoriale (pag. 4) ha evidenziato l’utilizzo dei poteri istruttori di cui al citato art. 507 da parte del primo giudice non al fine d supportare una diversa ricostruzione dei fatti bensì in considerazione delle deduzioni difensive circa la mancata regolare taratura dell’etilometro e in ordine alla dedotta inattendibilità delle relative misurazioni oltre che in considerazione della circostanza per la quale l’art. 379 reg. att. cod. strada, attribuisce l’omologazione oltre che le verifiche e le RAGIONE_SOCIALE dell’etilometro al RAGIONE_SOCIALE.
A quanto innanzi, circa il profilo di censura relativo all’esercizio del potere di cui all’art. 507, cod. proc. pen., deve altresì aggiungersi che il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare, diversamente da quanto avvenuto nella specie, l’incidenza dell’eventuale eliminazione dei relativi elementi probatori sul complessivo compendio probatorio, ai fini della c.d. prova di resistenza, atteso che in sede di ammissione di nuove RAGIONE_SOCIALE il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l’acquisizione, che deve trovare conferma nell’effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01).
Le restanti doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01).
Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto
coerente e non manifestamente illogica, ha escluso l’applicabilità dell’art. 131bis, cod. pen., in considerazione della gravità dei fatti, argomentata anche in ragione del concreto atteggiarsi del sinistro e, quindi, del pericolo derivante dalla guida notturna in stato d’ebbrezza (pag. 5, terzo capoverso), e ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., valorizzando, invece, in senso negativo, la condotta di vita anteatta di soggetto già condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada (pag. 5, quarto capoverso); circostanza, quest’ultima, posta infine a fondamento del giudizio negativo circa la prognosi di ricaduta nel reato, sotteso alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (pag. 5, quinto capoverso).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Ilt GLYPH igl re t t re GLYPH