Ricorso Inammissibile per Guida in Stato di Ebbrezza: I Limiti del Giudizio in Cassazione
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di secondo grado. È possibile, infatti, ricorrere alla Corte di Cassazione, ma solo a determinate condizioni. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, specialmente in materia di guida in stato di ebbrezza. Il caso analizzato dalla Suprema Corte ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna di un automobilista e stabilendo principi importanti sui limiti dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di guida in stato di ebbrezza. La condanna si basava sulle prove raccolte, tra cui i risultati dell’alcoltest. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei precedenti giudizi.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
L’imputato basava il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Il presunto malfunzionamento dell’etilometro: Sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse manifestamente illogica e insufficiente riguardo all’affidabilità dello strumento utilizzato per misurare il tasso alcolemico.
2. L’irregolarità nell’esecuzione dell’alcoltest: Affermava che, per una condanna, non fosse sufficiente il dato strumentale, ma occorresse dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche fossero effettivamente attivi e influenti sulla sua capacità di guida al momento del controllo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tali motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, spiegando perché tali argomentazioni non potessero essere esaminate in quella sede.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili per due ragioni fondamentali. In primo luogo, essi erano semplici riproposizioni di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere all’infinito le stesse questioni già decise. In secondo luogo, le argomentazioni miravano a ottenere una “lettura alternativa delle fonti probatorie”, ovvero a chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare i fatti e le prove (come l’affidabilità dell’etilometro) in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito. Questa attività è preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte è solo quello di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare le prove. Infine, i giudici hanno sottolineato come le tesi del ricorrente fossero in contrasto con la normativa vigente e con la giurisprudenza consolidata in materia.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza è un’importante lezione procedurale. Chi intende ricorrere in Cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado o a riproporre le stesse difese. È necessario sollevare questioni di puro diritto, ovvero dimostrare che la legge è stata violata o interpretata in modo errato. In caso contrario, il rischio concreto è una dichiarazione di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come la somma di tremila euro inflitta in questo caso a favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il funzionamento di un etilometro?
No, se la questione è già stata adeguatamente valutata e respinta nei gradi di merito e non si sollevano specifici vizi di legittimità sulla motivazione. Un ricorso che si limita a riproporre la stessa censura fattuale viene considerato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati erano una semplice riproduzione di argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/10/1980
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa il 19 maggio 2023 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Manifesta, insufficienza, illogicità contraddittorietà delta motivazione con riguardo al malfunzionamento dell’etilometro, nonché alla irregolarità nell’esecuzione dell’alcoltest attes occorrerebbe dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche sia effettivamente attivi durante la guida) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamen disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 3 e 4 sent. app.), prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, nonché in contrasto il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimi (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, COGNOME NOME, Rv. 286500;Sez. 4, GLYPH n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME Lucio, Rv. 278291).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Psi.ente