Ricorso Inammissibile per Estorsione: Quando Ripetere gli Argomenti Non Paga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Quando i motivi di ricorso si limitano a ripetere quanto già detto e respinto in appello, la conseguenza è inevitabile. Si tratta di un ricorso inammissibile estorsione che porta alla conferma della condanna e a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna per il reato di estorsione aggravata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva messo in atto una condotta assillante nei confronti della persona offesa. Attraverso numerose visite presso l’abitazione di quest’ultima, cercava di ottenere ingenti somme di denaro.
La leva per la sua richiesta era una minaccia precisa: la divulgazione di una registrazione video di un rapporto intimo avvenuto tempo prima tra lei e la vittima. A rendere la situazione ancora più grave, l’aggravante contestata derivava dal fatto che un biglietto contenente la richiesta estorsiva era stato lasciato proprio sotto la porta di casa della vittima, violando così la sua sfera privata in modo diretto.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione contestando tre punti principali: la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità per estorsione, la sussistenza dell’aggravante e, infine, il riconoscimento della recidiva qualificata.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I primi due motivi sono stati giudicati come una “pedissequa reiterazione” di argomenti già ampiamente discussi e rigettati dalla Corte d’Appello. Il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato definito “manifestamente infondato”. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile per Estorsione
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Il ricorso per cassazione deve svolgere una funzione di critica argomentata contro la decisione di secondo grado. Non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo puntuale perché la condotta dell’imputata integrasse il reato di estorsione aggravata. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorso non avesse mosso alcuna critica specifica a tale ragionamento, rendendo i motivi solo apparenti e non sostanziali.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche riguardo alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputata, anche per reati contro il patrimonio. Questi elementi sono stati considerati indicativi di una “spiccata capacità a delinquere” e di una “perdurante inclinazione al delitto”. La valutazione, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, è un giudizio di merito che non può essere contestato in sede di legittimità se, come in questo caso, è logicamente motivato e non presenta vizi evidenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: per affrontare con successo un giudizio in Cassazione, è indispensabile formulare motivi di ricorso nuovi e specifici, che attacchino direttamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti non solo è inefficace, ma porta a una dichiarazione di inammissibilità e a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi su una critica mirata e argomentata della decisione precedente, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado ha errato nell’applicazione della legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, omettendo di svolgere una funzione di critica argomentata e specifica avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
Il giudice valuta la recidiva non solo sulla base della gravità dei fatti passati, ma esaminando in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il reato attuale e le condanne precedenti, per verificare se la condotta passata indichi una perdurante inclinazione al delitto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24923 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la corrette della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 62 cod. pen. e la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, co.3, n.3 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quell dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evid che la condotta assillante dell’imputata, svolta mediante numerosi accessi nell’abitazione de persona offesa, era finalizzata ad ottenere il versamento di ingenti somme di denaro dietro minaccia di divulgare la registrazione di un rapporto sessuale intrapreso tempo prima con l vittima dell’estorsione e che l’aggravante di cui all’art. 628, co.3, n.3 bis cod. pen. deve essere confermata, in quanto il biglietto estorsivo proveniente dalla donna è stato recapit proprio sotto l’uscio di casa della vittima;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della rec qualificata non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito, valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputata, anche p delitti contro il patrimonio, indicativi di una spiccata capacità a delinquere, ha fatto applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le p condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa d una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno pe commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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