Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29008 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Scorrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso «e le presenti memorie difensive» e ha chiesto di «fissare la discussione in pubblica udienza»; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità, oltre a essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 4 – 8 della motivazione, dalle quali risulta la condotta minacciosa che fu posta in essere dall’imputato al fine di costringere la persona offesa a consegnargli del denaro);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata riqualificazione del fatto, rispettivamente, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (secondo motivo) o come circonvenzione di persone incapaci (terzo motivo) sono manifestamente infondati, atteso che: a) quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, poiché l’imputato non poteva vantare alcun diritto a ottenere del denaro dalla persona offesa, l’avere costretto la stessa, con minaccia, a dargliene, integrava il reato di estorsione e non quello di cui all’art. 393 cod. pen.; b) quanto al terzo motivo, il fatto che l condotta dell’imputato fosse trascesa in vere e proprie minacce (come la rappresentazione, in caso di rifiuto della dazione del denaro, di conseguenze lesive ai danni della figlia) esclude la configurabilità del delitto circonvenzione di persone incapaci e comporta che, correttamente, la Corte d’appello ha ritenuto integrato il delitto di estorsione;
considerato che il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e alla condanna al pagamento di una provvisionale: a) quanto al primo aspetto, oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito anche in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relati statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente argomentazione, atteso anche che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, e tenuto conto che la Corte d’appello, avendo reputato la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta circostanza aggravante di cui al n. 3-quinquies del terzo comma dell’art. 628 cod. pen. – la quale, diversamente da quanto è affermato nella memoria, è stata senz’altro ritenuta dai giudici del merito – è correttamente partita dalla pena prevista dal primo comma dell’art. 628 cod. pen., determinandola in misura
inferiore alla media edittale, e l’ha poi, sempre correttamente, ridotta fino a un terzo per le circostanze attenuanti generiche; b) quanto al secondo aspetto, non è consentito, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01);
considerato, infine, che, non può essere accolta la richiesta di «riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 629 c. 1 c.p., come risultante anche dalla determinazione della pena base effettuata dalla Corte d’appello di Bologna», atteso che la stessa Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato per estorsione aggravata dall’essere la persona offesa, come contestato nel capo d’imputazione, ultrasessantacinquenne, e, quindi, per l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell’art. 629 cod. pen., avendo solo ritenuto la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla suddetta sussistente circostanza aggravante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.