Ricorso Inammissibile per Estorsione con Metodo Mafioso: L’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16594 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente in contesti di criminalità organizzata. Il caso in esame riguarda una condanna per estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, dove il ricorso inammissibile presentato dalla difesa è stato rigettato per mancanza di specificità. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza di condanna in Cassazione, non è sufficiente riproporre le proprie tesi, ma è necessario confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni dei giudici di merito.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di estorsione. La gravità del fatto era accentuata dal riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 del codice penale, ovvero l’aver agito avvalendosi del cosiddetto “metodo mafioso”. La condanna si basava su prove concrete, in particolare sull’arresto dell’imputato avvenuto proprio nel momento in cui stava ritirando il “pizzo” da alcuni imprenditori vittime dell’attività estorsiva.
La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva già esaminato e respinto le argomentazioni difensive, fornendo un’ampia e dettagliata motivazione. I giudici di secondo grado avevano scrupolosamente analizzato sia gli elementi relativi alla responsabilità penale dell’imputato per il delitto di estorsione, sia le circostanze che giustificavano l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso, come descritto nelle pagine 3-5 della loro sentenza.
Il Ricorso alla Suprema Corte e la Mancanza di Specificità
Nonostante la solida motivazione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando nuovamente sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia il riconoscimento dell’aggravante. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le doglianze formulate erano prive di “concreta specificità censoria”. In altre parole, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza instaurare una critica mirata e pertinente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Mancava, quindi, quella “necessaria correlazione critica” che è un requisito essenziale per l’ammissibilità di un ricorso in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando come la motivazione della Corte d’Appello fosse completa, logica e priva di vizi manifesti. I giudici di secondo grado avevano già ampiamente scrutinato i rilievi difensivi, spiegando in modo coerente perché fossero infondati. La motivazione era aderente ai principi ermeneutici consolidati dalla stessa Cassazione e non presentava né aporie né illogicità.
Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso efficace non può limitarsi a una generica contestazione. Deve, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice precedente. Poiché il ricorso presentato non adempiva a questo onere, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
La Suprema Corte ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per la difesa tecnica: un ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, la sua redazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di “concreta specificità censoria”, ovvero non presentava critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre genericamente le tesi difensive già respinte.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di estorsione, aggravato dall’aver agito con il “metodo mafioso”, come previsto dall’articolo 416-bis.1 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che le doglianze formulate con l’unico motivo, con le quali si contestano l’affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione ed il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sono prive di concreta specificità censoria, difettando la necessaria correlazione critica con l’ampia motivazione spiegata dalla Corte di merito a giustificazione della reiezione del gravame;
che, infatti, i giudici d’appello hanno ampiamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della loro infondatezza sia con riguardo alla responsabilità del prevenuto – tratto in arresto in occasione del ritiro del pizzo presso gli imprenditori taglieggiati- sia con riferimento all’aggravante del metodo mafioso (si vedano, in particolare, pagg. 3-5), rendendo una motivazione aderente ai principi ermeneutici declinati da questa Corte in materia e priva di aporie e illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente