Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione dei Fatti
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di estorsione, emettendo un’ordinanza che chiarisce in modo esemplare i limiti del giudizio di legittimità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile offre spunti fondamentali per comprendere il ruolo della Suprema Corte e le regole procedurali che governano i ricorsi. Questo articolo analizza la pronuncia, spiegando perché non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Processo
Due soggetti erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato di estorsione aggravata in concorso. Insoddisfatti della sentenza della Corte d’Appello, hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I ricorrenti contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla loro condanna, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
I ricorsi presentati si basavano principalmente su tre argomenti:
1. Errata valutazione delle prove: Entrambi gli imputati chiedevano una rilettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, ritenendo illogica l’affermazione di responsabilità.
2. Mancata motivazione sull’aumento di pena: Uno dei ricorrenti contestava l’aumento di pena applicato per il reato continuato, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse motivato a sufficienza tale incremento.
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante: Lo stesso ricorrente lamentava la mancata concessione di un’attenuante specifica.
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Valutazione del Giudice di Merito e i Limiti della Cassazione
Il punto cruciale della decisione riguarda il primo motivo. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” nel merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, né di valutare nuovamente l’attendibilità dei testimoni o la rilevanza delle prove. Queste attività sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti “giudici di merito”).
Alla Cassazione spetta solo il controllo di legittimità, ovvero verificare che la sentenza impugnata sia stata emessa nel rispetto della legge e che la sua motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria. È precluso alla Corte sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito o confrontare la motivazione della sentenza con possibili modelli di ragionamento alternativi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli sulla base di principi giuridici consolidati:
1. Sulla ricostruzione dei fatti: I motivi che contestavano la logicità della motivazione sono stati giudicati inammissibili perché, in realtà, miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse esente da vizi logici e avesse spiegato chiaramente le ragioni della condanna.
2. Sull’aumento per la continuazione: Il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata per aumenti di pena di lieve entità, essendo sufficiente che non vi sia un abuso del potere discrezionale. La sentenza d’appello, a pagina 16, forniva una motivazione adeguata.
3. Sull’attenuante: Questo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. In altre parole, non si può presentare per la prima volta in Cassazione un argomento che non è stato “devoluto in appello”.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione di diritto processuale. Ci ricorda che il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema attenzione, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici evidenti della motivazione) e non su questioni di fatto. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della causa porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un caso?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la logicità della motivazione delle sentenze, non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta dai giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Quando un motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso è inammissibile quando non è consentito dalla legge. Nel caso specifico, sono stati dichiarati inammissibili i motivi che chiedevano una nuova valutazione dei fatti, quelli manifestamente infondati e quelli che sollevavano questioni non presentate nel precedente grado di appello.
Un giudice deve sempre motivare in modo dettagliato un aumento di pena per il reato continuato?
No. Secondo la giurisprudenza citata, quando l’aumento di pena per i reati ‘satellite’ in un reato continuato è di esigua entità, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata, a meno che non si configuri un abuso del suo potere discrezionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che i comuni motivi di ricorso che contestano l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 – 12 ), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione aggravata in concorso ;
considerato che il motivo di ricorso con il quale il ricorrente NOME contesta la omessa motivazione in relazione all’aumento di pena a titolo di continuazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 16 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.( Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005);
considerato che il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto non devoluto in appello;
ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.