Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Custodia in Carcere per Estorsione Aggravata
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha posto fine al tentativo di un indagato di ottenere l’annullamento della misura di custodia cautelare in carcere. La decisione si fonda su un concetto procedurale cruciale: il ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea come il rispetto dei requisiti formali e sostanziali sia indispensabile per accedere al giudizio di legittimità, confermando la validità della misura restrittiva disposta per un’ipotesi di estorsione aggravata.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Catanzaro il 9 gennaio 2025. L’indagato era accusato del grave delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416 bis, comma 1, del codice penale, ovvero con il metodo mafioso.
Contro tale provvedimento, la difesa aveva proposto istanza al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale, in data 6 febbraio 2025, aveva confermato integralmente la decisione del GIP, ritenendo sussistenti i presupposti per il mantenimento della misura cautelare in carcere.
Non arrendendosi, l’indagato ha presentato ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del riesame, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: il focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che chiedeva l’inammissibilità, ha accolto tale richiesta. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ciò significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive, ma si sono fermati a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Anche se la sentenza è concisa, la motivazione risiede interamente nella dichiarazione di inammissibilità. Quando la Cassazione adotta una simile pronuncia, implicitamente afferma che il ricorso era affetto da vizi talmente evidenti da non poter essere discusso nel merito. Tali vizi possono riguardare la forma (ad esempio, la mancata specificazione dei motivi) o la sostanza (quando si propongono censure non consentite in sede di legittimità, come una rivalutazione dei fatti).
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le censure mosse all’ordinanza del Tribunale del riesame non fossero idonee a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione del Procuratore Generale, recepita dalla Corte, ha evidentemente individuato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, il provvedimento del Tribunale del riesame che confermava la custodia in carcere è diventato definitivo, non potendo più essere messo in discussione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce l’importanza del rigore tecnico nella redazione dei ricorsi per Cassazione, la cui ammissibilità è soggetta a regole molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
In secondo luogo, dal punto di vista pratico, la decisione consolida la posizione dell’indagato: la misura della custodia cautelare in carcere è confermata in via definitiva. La Corte precisa infatti che la sua pronuncia non comporta la ‘rimessione in libertà’ dell’indagato, e ordina alla cancelleria gli adempimenti necessari per la gestione di tale status, come previsto dall’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il percorso giudiziario dell’indagato proseguirà quindi in stato di detenzione.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’indagato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di mille euro in favore della cassa delle ammende. La sua permanenza in stato di custodia cautelare in carcere è stata confermata.
Per quale reato era stata disposta la misura cautelare?
La misura cautelare era stata disposta in relazione al delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 416 bis, comma 1, del codice penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27196 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27196 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cassano allo Ionio il 23/07/1985
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 06/02/2025;
preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chies l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro in data 06/02/2025 ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 09/01/2025 nei confronti del ricorrente, in relazione al delitto di estorsione aggravata ex art.416 bis comma 1 c.p..
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2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato affidandolo a due motivi: con il primo motivo ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione
riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di concorso in estorsi aggravata (le censure in particolare sono formulate in punto di attendibilità dell’individuazion
fotografica ad opera di NOME COGNOME e in punto valutazione dei riscontri costituiti dalle e dalle intercettazioni in atti) e con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il
di motivazione, in quanto carente e contraddittoria, in ordine alla valutazione del requisi dell’attualità delle esigenze cautelari e, comunque, alla scelta della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, si deve rilevare che risulta in atti la rinuncia all’impugnaz tempestivamente formulata dallo stesso indagato, con comunicazione pervenuta in data
19/05/2025 dall’ufficio matricola della casa circondariale dell’Aquila, dove lo stesso è detenuto
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/06/2025.