Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9469 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXXil XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
considerato chei profili di censura, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi a) e b ), non sono consentiti in questa sede, in quanto meramente reiterativi di doglianze schiettamente fattuali già congruamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pp. 3-7, ove si evidenziano – sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili e confortate da riscontri oggettivi – le plurime condotte minacciose perpetrate dalla ricorrente, lo stato di ansia e di paura della persona offesa, l’inoltro di richieste estorsive, disattendendo le deduzioni difensive);
ritenuto che anche le doglianze inerenti all’eccessività della pena in relazione all’aumento disposto per la recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza , risultano rivalutative e prive di rigorosa specificità, a fronte della adeguata motivazione sul punto (p. 8, ove si evidenzia, in particolare, ai fini della corretta dosimetria della pena, la complessiva gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente e il nesso collega i fatti per cui si procede alla precedente condanna per delitto contro il patrimonio);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3585/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.