Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SKHODER( ALBANIA) il 28/11/1985
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 aprile 2025, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imnn.).
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in tre correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e nel rispetto del combinato disposto dell’art. 16, commi 5 e 8, T.U. imm.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di Cuneo, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che riteneva irrilevante la determinazione della pena residua, atteso il tenore inequivocabile dell’art. 16, commi 5 e 8, T.U. imnn. (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non consente di prefigurare alcuna illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 8, T.U. imm., che, peraltro, non veniva “sollevata formalmente”.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.