Ricorso inammissibile: gli errori tecnici che costano caro in Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha affrontato un’impugnazione basata su presupposti fattuali errati, confermando la necessità di una difesa tecnica estremamente rigorosa.
Il caso: tentato furto ed evasione
Un imputato, già condannato nei gradi di merito per i reati di tentato furto ed evasione, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un’eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse confermato la pena senza concedere le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del Codice Penale.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato una totale mancanza di pertinenza tra i motivi di ricorso e la realtà processuale. Dall’esame degli atti è emerso che le attenuanti generiche erano già state riconosciute sin dal primo grado di giudizio. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d’Appello non aveva confermato la pena, bensì l’aveva ridotta in favore dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi proposti. La Corte ha sottolineato come il ricorrente abbia ignorato i benefici già ottenuti nel precedente grado di giudizio, rendendo l’impugnazione un mero esercizio formale privo di aggancio con la decisione impugnata. Tale condotta integra un’ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che il ricorso deve confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. L’omessa verifica dei benefici già concessi e della reale entità della pena rideterminata in appello conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro, evidenziando il rigore della Corte verso impugnazioni palesemente infondate.
Cosa accade se il ricorso si basa su fatti errati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di pertinenza e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si possono richiedere in Cassazione attenuanti già concesse?
No, contestare la mancata concessione di benefici già ottenuti nei gradi precedenti rende il motivo di ricorso manifestamente infondato.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la Corte può imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, solitamente compresa tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40616 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di tentat furto e di evasione; mentre ha ridotto l’entità della pena inflitta;
Considerato che i motivi proposti, tutti attinenti al trattamento sanzionatori sono privi di pertinenza con il caso di specie: enuncia il vizio di motivazione sull’ 62 – bis cod. pen quando le attenuanti generiche sono già state concesse all’imputato sin dal primo grado di giudizio; si deduce la severità del trattamen sanzionatorio “confermato” dal giudice di secondo grado (pag. 2 del ricorso) senza avvedersi che la pena è stata ridotta in appello;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023