Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su un Errore
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un errore nella formulazione dell’appello possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso sottolinea l’importanza di basare le proprie doglianze sull’effettivo contenuto della sentenza impugnata, pena il rigetto immediato e sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I fatti del caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il nucleo della loro contestazione riguardava il trattamento sanzionatorio, e in particolare il modo in cui i giudici di secondo grado avevano gestito il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva errato nel giudicare equivalenti le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. Sulla base di questa presunta errata valutazione, chiedevano una riforma della pena.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: l’argomento dei ricorrenti era non solo irrilevante, ma anche palesemente infondato. Questo perché si basava su un presupposto di fatto completamente errato.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e illuminante. I giudici hanno evidenziato come i ricorrenti avessero costruito la loro intera argomentazione criticando un giudizio di ‘equivalenza’ tra attenuanti e aggravanti. Tuttavia, analizzando la sentenza della Corte d’Appello, emergeva chiaramente che quest’ultima aveva, in realtà, riconosciuto la ‘prevalenza’ delle circostanze attenuanti sulle aggravanti.
In pratica, la Corte d’Appello aveva già concesso ai ricorrenti il trattamento più favorevole possibile nel bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, il loro ricorso era diretto contro una decisione che non era mai stata presa, risultando privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico. La Corte ha inoltre specificato che ogni altra eventuale doglianza sull’eccessività della pena non era stata espressa in modo specifico e risultava quindi affetta da ‘assoluta genericità’, un altro motivo che porta all’inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso deve essere specifico e pertinente. Non è possibile impugnare una sentenza basandosi su una lettura errata o distorta della stessa. Un ricorso inammissibile perché ‘manifestamente infondato’ si verifica proprio quando le argomentazioni sono palesemente scollegate dalla realtà processuale, come nel caso di specie. Le conseguenze non sono solo il rigetto dell’appello, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto per i ricorrenti, a sottolineare la necessità di un approccio serio e rigoroso all’esercizio del diritto di impugnazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo principale era manifestamente infondato: i ricorrenti contestavano un presunto giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, mentre la Corte d’Appello aveva in realtà concesso loro un trattamento più favorevole, riconoscendo la prevalenza delle attenuanti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che l’argomentazione è così palesemente errata, irrilevante o priva di logica giuridica che non richiede un’analisi approfondita per essere respinta. In questo caso, l’errore consisteva nel criticare una decisione che la sentenza impugnata non conteneva.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ritenuto che l’unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, è in prim luogo inconferente e manifestamente infondato, perché censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti mentre la sentenza impugnata ha riconosciuto quelle circostanze attenuanti in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; quanto poi alla contestazione, peraltro non espress relativa all’eccessiva misura della pena la stessa è affetta da assoluta genericità, senza alc specifico riferimento a puntuali violazioni delle regole della logica quanto alla motivaz adottata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Co igliere estensore
Il Presidente