Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Impugnare il Reato Corretto
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un errore fondamentale nell’impostazione di un’impugnazione possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso evidenzia un principio cruciale della procedura penale: le censure mosse in sede di legittimità devono essere pertinenti e fondate sui reali capi d’accusa della sentenza impugnata. Un ricorso basato su presupposti fattuali o giuridici errati è destinato a fallire, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Trieste decideva di presentare ricorso per Cassazione. La condanna originaria riguardava un reato di furto con strappo, commesso quasi un decennio prima. Nel suo ricorso, l’imputato non contestava la propria colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sulla qualificazione giuridica del fatto, ovvero su come il reato era stato legalmente classificato dai giudici di merito.
L’Errore Fatale: Un Ricorso Basato su un Presupposto Sbagliato
Il fulcro del ricorso inammissibile risiedeva in un errore macroscopico. L’intera argomentazione difensiva era costruita sulla presunzione che la condanna fosse per il reato di furto in abitazione. Le motivazioni addotte criticavano questa specifica qualificazione giuridica, sostenendo l’impossibilità di modificarla unilateralmente dopo un accordo processuale tra le parti, salvo i casi di illegalità della pena.
Il problema, come rilevato dalla Suprema Corte, era che la condanna non era mai stata per furto in abitazione. La sentenza impugnata si riferiva, in realtà, a un furto con strappo, un’ipotesi delittuosa completamente diversa. Di conseguenza, tutte le osservazioni e le critiche formulate nel ricorso risultavano del tutto inconferenti, ovvero non pertinenti rispetto all’oggetto della decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ribadito un principio consolidato: una volta che un negozio processuale (come un patteggiamento) viene accettato e consacrato nella decisione del giudice, non può essere rimesso in discussione da una delle parti, salvo l’ipotesi di una pena illegale. Già questo rendeva il motivo di ricorso di per sé inammissibile.
Tuttavia, il punto decisivo è stato il totale scollamento tra le argomentazioni del ricorrente e la realtà processuale. La Corte ha sottolineato che le censure erano ‘del tutto inconferenti’ perché basate su un reato (furto in abitazione) diverso da quello per cui era intervenuta la condanna (furto con strappo). Questo errore di base ha svuotato di ogni significato l’impugnazione, rendendola un esercizio puramente astratto e privo di qualsiasi fondamento.
Conclusioni: Conseguenze e Lezioni dal Caso
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle Ammende. Questo caso insegna che la precisione e la pertinenza sono requisiti essenziali per un’efficace difesa in sede di legittimità. Un ricorso che non affronta le reali questioni della sentenza impugnata non solo è inutile, ma espone il condannato a ulteriori oneri economici. È un monito per i professionisti del diritto a verificare con scrupolo l’oggetto del contendere prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano completamente irrilevanti. Egli basava la sua difesa su una presunta condanna per furto in abitazione, mentre la sentenza impugnata riguardava in realtà un furto con strappo.
È possibile contestare la qualificazione giuridica di un reato dopo un accordo processuale?
No, la Corte ribadisce che un accordo processuale liberamente stipulato e accettato dal giudice non può essere modificato unilateralmente da una delle parti riguardo alla qualificazione del reato. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi di illegalità della pena concordata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38365 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
t a.gtO avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 30 gennaio 2024 Roma ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. commesso in Portogruaro il 31 marzo 2015.
Rilevato che il ricorrente censura la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, ovvero un motivo inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196 – 01
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il reato per cui è intervenuta condanna è quello di furto con strappo e non già quello di furto in abitazione, per cui le osservazioni di cui al motivo di ricorso sono del tutto inconferenti.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
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