Ricorso Inammissibile: Quando l’Errore Formale Blocca la Difesa
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un baluardo a difesa della corretta applicazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questa tutela non è incondizionato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un errore nella formulazione dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, bloccando sul nascere ogni possibilità di revisione della sentenza. Analizziamo il caso per comprendere i principi procedurali che ogni difensore deve padroneggiare.
Il Caso in Breve: Dalla Condanna per Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di condanna, ma la strategia difensiva si è scontrata con le rigide regole formali del giudizio di legittimità.
I Motivi del Ricorso e l’Errore Procedurale
La difesa ha lamentato la violazione dell’articolo 533, comma 1, del codice di procedura penale, che stabilisce la regola di giudizio secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
L’errore fatale è stato inquadrare tale doglianza nell’alveo dell’articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale. Questa norma consente di ricorrere in Cassazione per “inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale”. In parole semplici, riguarda vizi sulla legge sostanziale.
La Distinzione Chiave tra Lettera b) e c) dell’Art. 606 c.p.p.
La Corte ha subito evidenziato l’incongruenza. La regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) è una norma processuale, che guida il giudice nella valutazione delle prove, non una norma sostanziale, che definisce un reato o una pena. La violazione di norme processuali può essere dedotta, eventualmente, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo 606, ma solo a condizione che tali norme siano previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. L’art. 533 c.p.p. non rientra in questa casistica.
Le Motivazioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un triplice ordine di ragioni, chiare e consequenziali.
In primo luogo, ha rilevato il palese errore formale: la contestazione di una norma processuale è stata erroneamente incasellata nel motivo di ricorso relativo alla violazione di legge sostanziale (lett. b) invece che, potenzialmente, in quello relativo alla legge processuale (lett. c)).
In secondo luogo, ha specificato che, anche se fosse stata invocata la lettera c), il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, poiché l’articolo 533 del codice di procedura penale non è una di quelle norme la cui violazione è sanzionata con l’inutilizzabilità, la nullità o l’inammissibilità.
Infine, e questo è il punto cruciale, la Corte ha guardato oltre il velo della formulazione tecnica. Ha compreso che, menzionando la regola di giudizio, la difesa intendeva in realtà contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove per giungere a una conclusione diversa. Questa operazione è categoricamente esclusa dai poteri della Corte, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma solo se le leggi (sostanziali e processuali) siano state applicate correttamente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario con confini ben precisi. L’ordinanza sottolinea l’importanza cruciale per gli avvocati di formulare i motivi di ricorso con estrema precisione tecnica, distinguendo nettamente tra vizi di legge sostanziale, vizi processuali e vizi di motivazione. Un errore in questa fase può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tre motivi: 1) è stato invocato un motivo di ricorso errato (violazione di legge sostanziale anziché processuale); 2) la norma processuale che si assumeva violata non è comunque sanzionata con l’inammissibilità; 3) in realtà, il ricorso mirava a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra i motivi di ricorso previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 606 c.p.p.?
La lettera b) riguarda l’inosservanza o l’erronea applicazione di norme penali sostanziali (quelle che definiscono reati e pene). La lettera c) riguarda l’inosservanza di norme processuali, ma solo quando questa violazione è esplicitamente sanzionata con la nullità, l’inutilizzabilità, l’inammissibilità o la decadenza.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è “giudice di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del caso o valutare nuovamente le prove (come farebbe un giudice di primo o secondo grado), ma solo controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16653 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., la violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto:
l’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne l’inosservanza di norme penali sostanziali e quindi non ha alcuna attinenza con il vizio denunciato che riguarda la asserita inosservanza di una norma processuale;
la violazione di disposizioni processuali è deducibile, in base alla lettera c) del citato art. 606, solo quanto si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché in esse non rientra l’art. 533 comma 1 cod. proc. pen.;
in realtà il ricorso, menzionando la regola di giudizio dell’art. 533 comma 1 cod. proc. pen., intende contestare la valenza del materiale probatorio raccolto, deduzione non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024