Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 15/06/1975
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bar che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermandone la condanna per furto aggravato;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si ricorrente lamentano la violazion legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancanza di condizione di procedibilità
difetto di querela, è manifestamente infondato poiché in contrasto con il disposto dell’art.
comma 3, cod. pen., dato che il reato è aggravato perché commesso su cose esistenti in uffici pubblic e, dunque, procedibile d’ufficio;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità pre
dall’art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione termini del tutto assertivi non compiutamente correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700
21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che i rimanenti tre motivi di ricorso – con cui si deducono la violazione di l e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della contestata r alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto a recidiva e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – s inammissibili in quanto contengono censure relative ad un altro procedimento instaurato nei confron di un imputato diverso dall’odierno ricorrente, il che esime dal dilungarsi per rilevare la man infondatezza dell’allegazione difensiva relativa alla prescrizione del reato, tenuto conto della re specifica reiterata infraquinquennale (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2025.