Ricorso Inammissibile: quando l’errore giuridico non è ‘manifesto’
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, specialmente quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza di motivi generici e non fondati su un ‘errore manifesto’, un concetto chiave per comprendere la giurisprudenza in materia.
I fatti di causa e la sentenza di patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. Un imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, oltre a 2000 euro di multa, per reati legati alla circolazione di banconote contraffatte (art. 453 c.p.). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, ritenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata in una fattispecie di reato meno grave.
Il motivo del ricorso: una diversa qualificazione giuridica
L’unico motivo di ricorso si basava su un presunto vizio di erronea applicazione della legge penale. Secondo la difesa, i fatti accertati avrebbero dovuto essere ricondotti all’ipotesi prevista dall’art. 455 c.p. (spendita e circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede), anziché al più grave reato di cui all’art. 453 c.p. (circolazione di monete falsificate). Questa distinzione è cruciale, poiché comporta un trattamento sanzionatorio notevolmente differente.
Le motivazioni della Cassazione: i confini del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. I giudici hanno richiamato un principio consolidato secondo cui la possibilità di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, per contestare la qualificazione giuridica, è estremamente limitata. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tale impugnazione è ammessa solo in presenza di un errore manifesto.
Un ‘errore manifesto’ si configura solo quando la qualificazione giuridica adottata risulta, con ‘indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità’, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è sufficiente, quindi, prospettare una diversa interpretazione giuridica, ma è necessario che l’errore sia plateale e immediatamente riconoscibile.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che l’impugnazione era generica e non autosufficiente. Inoltre, la sentenza impugnata evidenziava come l’imputato stesso avesse ammesso gli addebiti durante le dichiarazioni spontanee, affermando di aver acquistato le banconote contraffatte a causa delle sue precarie condizioni economiche. Questa ammissione ha reso, secondo i giudici di merito, corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti nell’accordo di patteggiamento, escludendo a priori la configurabilità di un errore manifesto.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza ribadisce la stabilità delle sentenze di patteggiamento e la difficoltà di metterle in discussione in sede di legittimità. La decisione insegna che per contestare la qualificazione giuridica in un patteggiamento non basta una semplice divergenza interpretativa. È necessario dimostrare un errore macroscopico, evidente ictu oculi, senza il quale il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 4.000 euro.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un’errata qualificazione giuridica del fatto?
Sì, ma la possibilità è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’, ossia quando la qualificazione giuridica risulti palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ secondo la Cassazione?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore giuridico che è immediatamente evidente, non richiede complesse analisi e risulta chiaramente errato rispetto ai fatti contestati. Un’impugnazione che si limita a denunciare una violazione di legge in modo generico e non immediatamente evincibile viene considerata aspecifica e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, data la colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA 40z-4-9
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è del tribunale di Napoli in composizione collegiale del 26 ottobre 2023, con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa per il r di cui agli artt. 81 cpv.,110, 453 n.3-4 c.p. e di cui agli artt. 81 cpv.,453 co. 1 nn. 3-4 c 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la condotta accertata, in base alle – genericamente evocate risultanze processuali, avrebbe potuto essere ricondotta all’alveo dell’art. 455 cod. pe piuttosto che al paradigma dell’art. 453 cod. pen..
Ritenuto in diritto
1.11 ricorso è inammissibile.
2.11 motivo è attinto dal vizio di aspecificità.
E’ invero consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quan tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabili palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza(Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, COGNOME, Rv. 283023; Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20, PG c. COGNOME, Rv. 279842; Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18, COGNOME, Rv. 272619).
Dal contenuto, peraltro discretamente articolato, della sentenza impugnata – e in assenza di specifiche ed efficaci allegazioni difensive – emerge che l’imputato “ha ammesso gli addebiti in sede di dichiarazioni spontanee affermando di aver acquistato le banconote contraffatte perché in condizioni economiche precarie” e che “corretta appare la qualificazione giuridica operata dalle parti”.
3.Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., all’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) – anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023