Ricorso Inammissibile: L’Importanza di un Motivo d’Appello Specifico
Nel processo penale, la precisione è tutto. Un’impugnazione mal formulata può portare a un esito drastico: la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, respingendo l’atto per un vizio preliminare. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come un errore nella formulazione dei motivi di ricorso possa vanificare l’intera strategia difensiva, con conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il presunto erroneo riconoscimento di una specifica circostanza aggravante del reato di truffa, prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che tale aggravante fosse stata applicata ingiustamente, chiedendone l’eliminazione con conseguente rideterminazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non ha esaminato la fondatezza della richiesta, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa del ricorso. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La ragione di questa decisione risiede in un errore fondamentale commesso dalla difesa. La Corte di Cassazione ha rilevato come il ricorso fosse manifestamente infondato, non perché la questione sollevata fosse di per sé errata in diritto, ma perché era totalmente scollegata dalla realtà processuale.
Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emergeva chiaramente che la Corte d’Appello di Milano non solo non aveva applicato l’aggravante contestata (quella dell’art. 640, co. 2, n. 2-bis c.p.), ma aveva addirittura accolto un motivo d’appello della difesa, escludendo un’altra aggravante (quella della minorata difesa, ex art. 640, co. 2, n. 2 c.p.) e, per l’effetto, aveva già ridotto la pena.
In pratica, la difesa ha costruito un ricorso per Cassazione per contestare un punto della sentenza che non esisteva, ignorando completamente ciò che i giudici d’appello avevano effettivamente deciso. La Cassazione ha sottolineato la genericità dell’argomentazione difensiva, definendola priva di un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso, per essere ammissibile, deve criticare specificamente le ragioni della decisione che si contesta, non può basarsi su presupposti errati o su questioni irrilevanti.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario individuare con precisione l’errore commesso dal giudice precedente e argomentare in modo pertinente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette per l’imputato, che si vede condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Questo caso serve da monito sull’importanza di un’attenta analisi della sentenza che si intende impugnare, presupposto indispensabile per evitare di incappare in errori procedurali che precludono ogni possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto contestava il riconoscimento di una circostanza aggravante che, in realtà, la Corte d’Appello non aveva applicato.
Quale errore ha commesso la difesa nel formulare il motivo di ricorso?
La difesa ha erroneamente contestato l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., senza accorgersi che la Corte d’Appello aveva invece discusso ed escluso un’altra aggravante (quella della minorata difesa), arrivando persino a ridurre la pena.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugNOME emerge come la Corte di appello abbia escluso la aggravante per come esplicitamente richiamata nel motivo di ricorso in relazione al dedotto vizio della motivazione (avendo, tra l’altro, la difesa argomentato in modo del tutto generico sul punto in assenza di confronto con la motivazione, che ha invece riconosciuto la ricorrenza della aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen.);
che, invero, la Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha escluso la minorata difesa e ridotto, per l’effetto, la pena irrogata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.