Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti della Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: le conseguenze di un ricorso inammissibile alla luce delle novità introdotte dalla “Riforma Cartabia”. La decisione sottolinea come l’inammissibilità dell’impugnazione cristallizzi la sentenza di condanna, impedendo l’applicazione di normative più favorevoli sopravvenute, come la nuova procedibilità a querela per determinati reati. Questo principio, noto come giudicato sostanziale, assume un ruolo centrale nella definizione della certezza del diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un furto di oggetti personali lasciati incustoditi su una spiaggia. L’imputato veniva condannato in primo grado e in appello. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo sussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma 7, c.p., che punisce il furto di cose esposte per consuetudine alla pubblica fede. Inoltre, aveva negato la concessione di circostanze attenuanti. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove, la sussistenza dell’aggravante e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
L’inammissibilità del ricorso e le sue conseguenze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto i motivi proposti erano mere riproduzioni di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione. È proprio questa dichiarazione di inammissibilità a innescare il principio giuridico fondamentale al centro della decisione.
Riforma Cartabia e il Principio del Giudicato Sostanziale
Il punto nevralgico della vicenda riguarda l’impatto della “Riforma Cartabia”. Dopo la sentenza d’appello (emessa il 14.12.2022), è entrato in vigore il nuovo regime (il 30.12.2022) che ha reso il reato contestato procedibile solo a querela della persona offesa. In teoria, questa modifica avrebbe potuto estinguere il reato in assenza di querela. Tuttavia, la Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Salatino, 2018), ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso preclude tale possibilità. La presentazione di un’impugnazione non consentita, infatti, non instaura un valido rapporto processuale e porta alla formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”. Questo significa che la sentenza di condanna diventa definitiva e impermeabile a qualsiasi fatto processuale successivo, incluse le cause di non punibilità come la nuova condizione di procedibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la propria decisione ribadendo che i motivi del ricorso erano generici e ripetitivi. Nello specifico:
1. Sull’aggravante: È stata confermata la motivazione della Corte d’Appello, secondo cui lasciare oggetti personali incustoditi in spiaggia rientra nelle abitudini sociali, configurando l’esposizione alla pubblica fede.
2. Sulla valutazione dei testimoni: I giudici di merito avevano già adeguatamente giustificato la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni testimoniali.
3. Sulle circostanze attenuanti: La negata concessione dell’attenuante del danno di lieve entità (art. 62, n. 4, c.p.) è stata ritenuta correttamente motivata in base alla sottrazione di una carta bancomat, alle modalità del furto e alla capacità a delinquere dell’agente.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: un ricorso inammissibile non è un atto neutro, ma un’azione che preclude la possibilità di beneficiare di eventuali cambiamenti normativi favorevoli. La formazione del giudicato sostanziale agisce come uno scudo, proteggendo la stabilità della decisione giudiziaria e garantendo la certezza del diritto. Per gli operatori legali, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere estremamente rigorosa, poiché la sua inammissibilità può avere conseguenze definitive e preclusive per l’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva (passa in giudicato) e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
La “Riforma Cartabia” si applica a un processo se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo la Corte, l’inammissibilità del ricorso determina la formazione del “giudicato sostanziale”, che rende la sentenza definitiva e insensibile alle modifiche normative sopravvenute, come la nuova condizione di procedibilità a querela introdotta dalla Riforma Cartabia.
Perché nel caso di specie è stata confermata l’aggravante del furto?
L’aggravante del furto su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (art. 625, comma 7, c.p.) è stata confermata perché la Corte ha ritenuto che lasciare oggetti personali incustoditi sulla spiaggia rientri nelle normali abitudini sociali e nella pratica comune, soddisfacendo così i requisiti previsti dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PISTICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – unitamente alla memori successivamente depositata – avverso sentenza recante l’affermazio responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente non consentite nel giudizio di legittimità.
Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adegua vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, c che la Corte d’appello ha motivatamente dato atto, con riferimento al primo m che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 7, cod. pen., laddove passeggiata sulla spiaggia e lasciare incustoditi oggetti personali rie abitudini sociali e nella pratica; per quanto riguarda il secondo motivo, territoriale ha adeguatamente giustificato la validità delle dichiarazioni d ordine alla coerenza e alla stretta contestualità temporale fra le due fa che concerne il terzo motivo, la Corte d’appello ha congruamente motivato la n concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., val l’avvenuta sottrazione di una carta bancomat, le modalità di commissione del e la capacità a delinquere dell’agente.
In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità del ricor assume rilievo l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislati dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta ” Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile a querela di parte. Nel caso, infatti, deve trovare applicazione il principio da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopr l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugn non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, d alla formazione del c.d. giudicato “sostanziale”, il quale produce l’effetto giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di caus punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure inte successivamente al giudicato stesso. Nella specie, la sentenza impugnata emessa il 14.12.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto da “riforma Cartabia” è entrato in vigore successivamente, segnatamen 30.12.2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024