Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PISTICCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – unitamente alla memori successivamente depositata – avverso sentenza recante l’affermazio responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente non consentite nel giudizio di legittimità.
Tutti i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adegua vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, c che la Corte d’appello ha motivatamente dato atto, con riferimento al primo m che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 7, cod. pen., laddove passeggiata sulla spiaggia e lasciare incustoditi oggetti personali rie abitudini sociali e nella pratica; per quanto riguarda il secondo motivo, territoriale ha adeguatamente giustificato la validità delle dichiarazioni d ordine alla coerenza e alla stretta contestualità temporale fra le due fa che concerne il terzo motivo, la Corte d’appello ha congruamente motivato la n concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., val l’avvenuta sottrazione di una carta bancomat, le modalità di commissione del e la capacità a delinquere dell’agente.
In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità del ricor assume rilievo l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislati dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta ” Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile a querela di parte. Nel caso, infatti, deve trovare applicazione il principio da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopr l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugn non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, d alla formazione del c.d. giudicato “sostanziale”, il quale produce l’effetto giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di caus punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure inte successivamente al giudicato stesso. Nella specie, la sentenza impugnata emessa il 14.12.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto da “riforma Cartabia” è entrato in vigore successivamente, segnatamen 30.12.2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024