Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 30/09/1968 COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 23/07/1988
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato, commesso in concorso;
considerato che l’unico motivo di ricorso di COGNOME – che lamenta il vizio di motivazio in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio – è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (S n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il primo motivo di ricorso di NOMECOGNOME che assume la violazione della legg penale e il vizio di motivazione:
nella parte in cui censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il re ascrittogli, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perora un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter a gomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
nel lamentare la mancanza di condizione di procedibilità per difetto di querela, manifestamente infondato perché in contrasto con l’art. 624, comma 3 cod. pen., in quanto nel caso di specie risulta correttamente applicata l’aggravante di cui all’art. 62 n. 7 bis cod. pen. che rende il reato procedibile d’ufficio;
nella parte in cui lamenta la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. comma 1, n. 4 cod. pen., è del tutto privo di specificità perché lungi dal muover effettive censure alla sentenza di secondo grado, fa riferimento allo scarso valore di un veicolo rubato e al breve lasso di tempo in cui la persona offesa è stata privata d proprio bene, ossia a dati non riferibili al presente procedimento in cui è diver l’oggetto materiale del reato;
relativamente alla censura sulla ritenuta sussistenza della recidiva, al di là del richia di princìpi giurisprudenziali, si affida a enunciati del tutto assertivi inidonei a co una compiuta critica di legittimità;
considerato che il secondo motivo di ricorso di COGNOME che denuncia il vizio di motivazio rispetto alle doglianze difensiva in punto di responsabilità sia in ordine alla determinazione trattamento sanzionatorio, è patentemente generico poiché contiene enunciati apodittici che non muovono effettive censure alla sentenza impugnata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché –
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ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/02/2025.