Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Tempestività delle Eccezioni
Nel processo penale, la forma e la tempistica sono essenziali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa di eccezioni sollevate tardivamente e di motivi di impugnazione eccessivamente generici. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di una strategia difensiva attenta e puntuale sin dalle prime fasi del procedimento.
I Fatti del Caso: Un Appello Basato su Nuove Argomentazioni
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello territoriale per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La mancata conoscenza della lingua italiana, che avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.
2. Una critica generica alla valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, in particolare riguardo alla testimonianza chiave.
La Corte Suprema è stata chiamata a valutare se tali motivi fossero sufficienti a giustificare un annullamento della sentenza di condanna.
L’Ordinanza della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era manifestamente infondata e generica, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni dei giudici.
L’Eccezione sulla Lingua: Quando è Troppo Tardi?
Il primo motivo, relativo alla mancata conoscenza della lingua italiana, è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato che tale questione non era mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo e secondo grado. L’eccezione è apparsa per la prima volta solo nei motivi aggiunti presentati in sede di appello. I giudici hanno sottolineato che le eccezioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente. Attendere l’ultimo grado di giudizio per lamentare una presunta violazione del diritto di difesa, senza averlo mai fatto prima, rende la doglianza tardiva e, di conseguenza, inaccoglibile. Inoltre, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione dei giudici d’appello, i quali avevano già concluso che l’imputato possedesse una sufficiente comprensione della lingua.
La Genericità del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha evidenziato come le critiche mosse alla sentenza d’appello fossero affette da genericità. Il ricorrente non aveva contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni logiche e giuridiche della Corte territoriale. Quest’ultima, secondo i giudici supremi, aveva motivato in modo congruo e coerente sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato, basandosi sulla piena attendibilità di una deposizione testimoniale. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica rilettura delle prove, ma deve individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di tempestività delle eccezioni: le questioni che inficiano la regolarità del processo devono essere sollevate non appena se ne ha la possibilità, per non incorrere in preclusioni. In secondo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e precisa del provvedimento che si intende contestare, non potendo risolversi in una mera lamentela generica.
La combinazione di una eccezione tardiva e di un motivo di ricorso generico ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, tale esito comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per la strategia difensiva. Dimostra che ogni potenziale violazione dei diritti dell’imputato, come la difficoltà di comprensione linguistica, deve essere immediatamente segnalata al giudice per essere efficacemente tutelata. Attendere l’esito negativo del giudizio per sollevare tali questioni si rivela una tattica perdente. Allo stesso modo, un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere costruita con rigore tecnico, attaccando specifici passaggi della motivazione della sentenza precedente, pena la sua inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile sollevare la mancata conoscenza della lingua italiana per la prima volta in appello?
No, secondo la Corte, questa eccezione è tardiva e manifestatamente infondata se non è mai stata sollevata nel corso delle fasi precedenti del procedimento.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono considerati troppo generici?
Se i motivi non contestano in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitano a una critica generale, il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41370 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
23734/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto è nnanifestatamente infondato atteso che la man conoscenza della lingua italiana non è mai stata eccepita nel corso del procedimento, m nei motivi aggiunti in sede di appello, considerato anche che le valutazioni espres sentenza di appello sul punto appaiono coerenti alle risultanze in atti e depongon conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato;
ritenuto che il secondo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale moti della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ric congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integraz fattispecie delittuosa prevista dall’art. 337 cod. pen., evidenziando la piena attendi deposizione resa dal teste COGNOME COGNOME argomenti logici e coerenti alle risultanze prob ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cass ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’ 1 dicembre 2025
re estensore
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Il Presidente