Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5278 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANIERI NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenz in preambolo che ha confermato – per quanto qui interessa – la su affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 de e deduce due motivi;
ritenuto il primo motivo – con il quale si lamenta l’omessa valutazione della condotta contestata alla stregua della erroneità della data di contestazio della dichiarazione di incostituzionalità della norma con sentenza della Co costituzionale n. 25 del 2919 – manifestamente infondato, posto che la sentenz impugnata ha replicato (p. 18) alla pedissequa doglianza contenuta nell’atto appello;
ritenuto che il secondo motivo – con il quale si invoca in questa se l’applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art 131-bis cod. sopravvenuta in virtù dell’assoluzione per i reati contestati ai capi a) manifestamente infondato e, comunque, a-specifico;
rilevato, invero, che la norma de qua, anche come novellata dal(‘art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, era già in vigore al mome della celebrazione del giudizio di appello, senza che l’imputato abbia svo istanza per la sua applicazione e che la sua avvenuta assoluzione da altri r non è suscettibile di incidere sul principio secondo cui l’onere di richi espressamente al giudice dell’impugnazione l’applicazione dell’istituto per n incorrere nella preclusione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rient nella cognizione del giudice di legittimità;
rilevato altresì che, pertanto, il tema non ha formato oggetto di trattaz nel giudizio di merito e che, dal canto suo, parte ricorrente, che ne ha comunq (‘onere (pena la genericità del ricorso aì sensi del combiNOME disposto di cui artt. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha om allegazione sul punto, essendosi limitata a richiamare le condizioni di astr operatività dell’istituto, ma non anche quelle in fatto e in dirit giustificherebbero, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ta declaratoria impedisce di prendere in considerazione l’estinzione del reato prescrizione;
Rilevato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa conn all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma
favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023