Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44819 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/04/2021 a GARBAGNATE MILANESE avverso la sentenza in data 22/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
A seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 22/05/2024, della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 16/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per tre rapine aggravate.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento al capo A).
Secondo il ricorrente la sentenza è frutto di un’arbitraria interpretazione del compendio probatorio in atti, con particolare riferimento all’identificazione dell’imputato
mediante le foto rinvenute sul social network e sulla coincidenza della descrizione dell’imputato tra detta foto e i dettagli esposti in querela.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e all’art. 131 cod. pen..
A tale proposito la difesa scrive che «occorre altresì rilevare che, nella sentenza impugnata, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 62-bis e 131 ss. cod. pen., anche a fronte della definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato», in quanto «secondo il Gup, non è emerso alcun elemento che possa essere valutato positivamente in tale senso».
Vengono dunque illustrati i contenuti degli elementi che hanno fondato il convincimento del G.u.p..
Sulla base di tali motivi conclude chiedendo «All’Eccellentissima Corte di appello di Milano, in riforma od in parziale riforma dell’impugnata sentenza», di assolvere l’imputato in relazione al capo A), di concedere le circostanze attenuanti generiche in relazione al capo B), di rideterminare la pena inflitta.
Deduce, infine, la possibilità che i fatti siano ricondotti alle ipotesi della lieve entità, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.
Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono inammissibili risultando reiterativi delle identiche questioni sollevate con l’atto di gravame, affrontate e risolte dalla Corte di merito, con motivazione adeguata che è stata ignorata dal ricorrente, mancando ogni confronto con la stessa.
Da ciò emerge che il ricorso è affetto dal vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’innpugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Da ciò l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, mancando la benchè minima traccia di rilievi critici alla sentenza di appello.
Con riguardo alle deduzioni relative alla possibilità di ravvisare la lieve entità della rapina, alla luce della sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale va rilevato che la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata il 22 maggio 2024, quando la Corte costituzionale si era già pronunciata nel della illegittimità costituzionale dell’art 628 cod. pen..
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Tanto importa che l’eccezione andava sollevata già davanti alla Corte di appello, così che oggi risulta tardivamente proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
In tal senso si è già pronunciata questa Corte, sia pure in relazione all’analoga sentenza n. 120 del 2023 pronunciata dalla Corte costituzionale in relazione all’attenuante della lieve entità per il delitto di estorsione.
E’ stato spiegato, infatti, che «in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni», (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01. 1).
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2024