Ricorso Inammissibile: Tempismo e Merito Secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: la tempestività delle eccezioni procedurali e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo una lezione preziosa sulla necessità di rispettare i termini processuali e sulla discrezionalità del giudice di merito. Questo caso evidenzia come un errore di tempistica possa precludere l’esame di una potenziale violazione e come la valutazione della personalità dell’imputato, anche basata sui soli precedenti, sia fondamentale per la determinazione della pena.
I Fatti alla Base del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando due principali violazioni. In primo luogo, ha sostenuto una violazione della legge processuale a causa della mancata notifica, al suo difensore, della requisitoria scritta del Procuratore Generale. Questo vizio, a suo dire, avrebbe compromesso il suo diritto di difesa. In secondo luogo, ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello insufficiente.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata su un duplice binario: quello procedurale relativo al primo motivo e quello di merito concernente il secondo.
Il Primo Motivo: L’Eccezione Tardiva sulla Notifica
La Corte ha respinto la prima doglianza per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, ha rilevato un fatto assorbente: il Procuratore Generale non aveva, in realtà, formulato alcuna conclusione scritta. Mancando l’atto stesso, non poteva esservi alcuna omissione nella sua notifica.
Tuttavia, la Corte ha approfondito l’argomento richiamando un principio di diritto consolidato. Nei giudizi d’appello celebrati con rito “cartolare” (basato solo su atti scritti), la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore costituisce una nullità a regime intermedio. Questo tipo di nullità, per essere fatta valere, deve essere eccepita dalla parte interessata nel primo atto utile successivo. Nel caso di specie, il difensore avrebbe dovuto sollevare la questione in sede di formulazione delle proprie conclusioni scritte. Aver atteso fino al ricorso per cassazione ha reso l’eccezione irrimediabilmente tardiva, sanando di fatto il vizio procedurale.
Il Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla Corte di merito sulla base della sola assenza di elementi di segno positivo. In altre parole, non è necessario che sussistano elementi negativi specifici; è sufficiente che non emergano circostanze favorevoli all’imputato.
Inoltre, la giurisprudenza costante ammette che la valutazione negativa possa fondarsi anche esclusivamente sui precedenti penali del soggetto. La Corte d’Appello, nel motivare il diniego, si era attenuta a questi principi consolidati, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema poggiano su principi di economia processuale e di rispetto dei ruoli giurisdizionali. La regola sulla tempestività delle eccezioni serve a evitare che questioni procedurali vengano strumentalmente conservate per essere sollevate solo in Cassazione, garantendo che il processo si svolga in modo ordinato. Sul fronte delle attenuanti, la decisione riafferma la piena discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato, un ambito in cui la Cassazione può intervenire solo in caso di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, cosa non avvenuta nel caso in esame.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce due messaggi fondamentali per gli operatori del diritto: l’importanza cruciale del rispetto dei termini per sollevare le nullità procedurali e il perimetro ben definito della valutazione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti, che può legittimamente basarsi anche solo sui precedenti penali per negarne la concessione.
Quando va eccepita la nullità per mancata notifica delle conclusioni del Procuratore Generale nel rito cartolare?
La nullità, essendo a regime intermedio, deve essere eccepita dal difensore nel primo atto successivo alla conoscenza del vizio, ovvero in sede di formulazione delle proprie conclusioni scritte. Proporla per la prima volta con il ricorso per cassazione è considerato tardivo.
La sola presenza di precedenti penali può giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione conferma il principio consolidato secondo cui il giudice di merito può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua motivazione anche solo sulla valorizzazione dei precedenti penali dell’imputato, in assenza di elementi positivi da valutare.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 30/11/1981
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della legge processuale per omessa notificazione al difensore della requisitoria scritta del Procuratore generale, è manifestamente infondato, per un duplice ordine di ragioni: in primis, deve essere constatata l’assenza della formulazione di conclusioni da parte di quest’ultimo, e in secundis deve sottolinearsi a tal proposito il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui « Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore generale, in violazione dell’art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento “cartolare”, ai sensi dell’art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l’eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione» (tra le altre, Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, COGNOME, 284898 – 01);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione della Corte territoriale conforme ai consolidati principi di questa Corte, secondo cui il diniego delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610) e valorizzando in tal senso anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
49-23948/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.