Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47875 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47875 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME a DOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COPPARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, cori sentenza del 20/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18/02/2021, con la quale NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti ascritti agli stessi in concorso (art. 110, 624 cod. pen., art. 81 e art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007).
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e violazione di legge processuale per mancanza della condizione di procedibilità, limitatamente al furto relativo alla carta di credito intestata a NOME COGNOME ed al bancomat intestato a NOME COGNOME; l’unico soggetto legittimato a proporre querela in caso di sottrazione di titolo di credito è l’intestatario dello stesso e non chi lo deteneva temporaneamente senza possibilità di utilizzo.
2.2. Vizio della motivazione in tutte le sue forme con riferimento alla condotta contestata al capo a) dell’imputazione, poiché non risulta accertata l’identità dell’autore del reato e lo specifico contributo posto in essere da ciascuno degli imputati; il ragionamento articolato dalla Corte di appello non convince, mancando l’acquisizione di riscontri probatori idonei a legittimare l’affermazione di responsabilità; in mancanza della perizia antropometrica, richiesta ex art. 507 cod. proc. pen., e non disposta dal Tribunale, perdono rilevanza anche le video riprese sulla base delle quali gli operanti hanno riconosciuto gli odierni ricorrenti come autori del prelievo, con le carte provento di furto; i tratti somatici dell’NOME sono completamente differenti.
2.3. Inosservanza di norme processuali in relazione alla acquisizione delle immagini estrapolate dalle video riprese di telecamere di sorveglianza; acquisizione avvenuta in difetto delle modalità prescritte dalla legge; di conseguenza i documenti prodotti dal Pubblico ministero alla udienza del 10/12/2020 non possono essere utilizzati per la decisione.
2.4. Erronea applicazione della legge penale quanto alla condotta contestata al capo b), che avrebbe dovuto essere riqualificata quale delitto tentato e non consumato, atteso che per alcune delle carte non è stato conseguito alcun profitto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il COGNOME ricorso COGNOME è COGNOME inammissibile COGNOME perché COGNOME proposto COGNOME con COGNOME motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
In via preliminare occorre evidenziare come la difesa si sia limitata a reiterare motivi già introdotti con l’appello – ampiamente disattesi con motivazione congrua e logicamente articolata che non si presta a censure in questa sede anche quanto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati – in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motiva2:ione, ampia e logicamente articolata, della Corte di appello di Bologna. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 25556801; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell’articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un’evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere, in tal senso ribadito, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e nnotivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 27697001). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello ha esplicitamente affrontato il tema della ricorrenza di idonea condizione di procedibilità in ordine ai fatti ascritti, chiarendo come le carte di credito fossero detenute e nel possesso della querelante al momento della sottrazione (pag. 4 e seg.); con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano affatto. La giurisprudenza di legittimità, negli ambiti più disparati, ha evidenziato con c:ostanza che la legittinnazione a proporre querela spetta non solo al legittimo titolare del bene, ma anche a chi ne aveva la materiale disponibilità al momento della commissione della condotta illecita, esattamente come nel caso in esame (Sez. 2, n. 25134 del 07/0372023, COGNOME, Rv. 284631-01; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, COGNOME, Rv. 2679114-01; Sez. 5, n. 5592 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 262813-01; Sez.. 6, n.- 24641 del 27/02/2014, G., Rv. 260061-01). La Corte di appello ha correttamente applicato il principio in questione al caso concreto oggetto di cognizione, con conseguente manifesta infondatezza del motivo proposto.
Il secondo e quarto motivo di ricorso non sono consentiti. I ricorrenti all’evidenza, con una serie di argomentazioni già introdotte in appello ed ampiamente confutate dalla logica motivazione del giudice di secondo grado, tendono ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, anche quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi, che non si confrontano con la persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci n ordine alla responsabilità ascritta ai ricorrenti (pag. 5 e seg.) sia quanto all’effettivo riconoscimento dei ricorrenti, che quanto ai tempi e modi dell’azione, anche in considerazione di dati spazio temporali esplicitamente enucleati e con i quali manca qualsiasi confronto, secondo un logico ragionamento di verosimiglianza che non si presta a censure, anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto come pienamente consumato.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che non consentito. Anche in questo caso i ricorrenti non si confrontano con l’ampia motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 7), che ha correttamente
richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di video riprese in luoghi pubblici, rispetto alle quali le osservazioni della difesa, del tutto reiterative dei motivi di appello, appaiono oggettivamente eccentriche rispetto al tema della decisione. È stata, dunque, correttamente richiamata la natura di documento quanto a tali registrazioni, senza alc:una lesione del diritto di difesa a seguito della loro acquisizione, in considerazione del riconoscimento effettuato, sulla base delle stesse, dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello ha, inoltre, specificamente evidenziato che la difesa ha potuto espletare in pienezza i propri diritti al fine di eventualmente dimostrarne l’inefficacia dimostrativa, senza tuttavia allegare elementi significativi in tal senso.
Deve, quindi, essere ribadito il principio secondo il quale le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod.proc. pen., tanto che sul contenuto rappresentativo delle stesse deve essere ritenuta legittima la testimonianza della polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, COGNOME, Rv. 268787-01). Deve essere difatti il giudice ad accertarne caso per caso l’autenticità (Sez.3, n. 46156 del 13/09/2016, A., Rv. 268064-01), come compiutamente avvenuto nel caso in esame.
I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023.