Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI IN CROCE il 10/10/1964
NOME nato a PARMA il 16/05/1957
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto ·in abitazione.
· · Rilevato che i ricorrenti, a mezzo dei comune difensore, lamentano quanto segue:
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COGNOME Daniele
1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con ;riferimento agli artt. 530 e 533, comma 1, cod. proc. pen.; 2. Violazione degli ·artt. 99, 132 e 133 cod. pen., vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e del mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
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1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530 e 533, comma 1, cod. proc. pen.; 2. Violazione degli .artt. 99, 132 e 133 cod. pen., vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e del mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati, in cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine al coinvolgimento di entrambi gli imputati nel tentativo di furto contestato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione (si veda quanto riportato alle pagine 6 e seguenti della motivazione, in cui si analizza dettagliatamente lo svolgimento dei fatti, ricavando dalle circostanze richiamate elementi indicativi della compartecipazione di entrambi gli imputati nell’azione delittuosa di cui si tratta);
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva per entrambi gli imputati.
Con riferimento alla posizione di NOMECOGNOME la Corte di merito ha evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputata, in ragione dei numerosissimi precedenti penali specifici annoverati dalla stessa e della sua rilevante pervicacia nel delinquere, indicativa, anche alla luce del nuovo reato, di una costante progressione nella dedizione ad attività delinquenziali.
Con riferimento alla posizione di COGNOME Daniele si è posto in rilievo che, sebbene i precedenti annoverati dall’imputato fossero numericamente inferiori rispetto a quelli della coimputata (dal 1975 al 2021 COGNOME ha riportato condanna per furto, insolvenza fraudolenta e rapina), essi sono egualmente indicativi di una personalità costantemente dedita alla consumazione di reati; sul piano della pericolosità sociale, si è poi evidenziato come l’imputato si sia determinato a delinquere nuovamente benché egli avesse fruito in passato di numerosi benefici penitenziari e giudiziari, rivelando un incremento dello spessore criminale della sua personalità.
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Considerato che la motivazione espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati, che la determinazione della pena in concreto inflitta riposa su giustificazioni immuni da censure, riguardanti la gravità del fatto e la negativa personalità degli imputati, ampiamente lumeggiata nella parte dedicata al riconoscimento della recidiva.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore