Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16057 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16057 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: NOME COGNOME nato a Termini Imerese il 26/06/1956, COGNOME NicolaCOGNOME nato a Termini Imerese il 02/06/1970, avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato i ricorsi e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; uditi i procuratori speciali delle costituite parti civili, avv. NOME COGNOME anche in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso, per NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e la liquidazione delle spese legali, come da nota spese che ha depositato in udienza; udito il difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riformato solo quoad poenam la sentenza emessa il 9 novembre 2022 dal Tribunale di Termini Imerese propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
1.1. Travisamento dei fatti, motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, errore di diritto nella interpretazione della condotta incriminata, erronea interpretazione del contenuto della prova intercettiva (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), che non spiega come mai la persona offesa sia stata ritenuta attendibile solo in relazione ad un segmento (prestiti del 2019) della denunziata usura; il fatto non è tipico, non avendo il Rio ricevuto alcun compenso personale per la mediazione usuraria svolta; COGNOME non ha svolto alcun concreto ruolo concorsuale in riferimento alla riscossione del prestito usurario;
1.2. I medesimi vizi sono denunziati in riferimento alla tentata estorsione in concorso contestata e ritenuta nella duplice conformità verticale del giudizio di merito; COGNOME non ha mai rivolto minacce dirette alla persona offesa, la sua è stata una mera presenza neutra in funzione di accompagnatore del Rio nella attività esattiva; del resto, neppure le espressioni usate dal Rio e valorizzate in motivazione possono costituire dimostrazione di una minaccia seria e credibile.
1.3. Ancora, violazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione sono denunziati in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte argomentato puntualmente la componente ingravescente dei singoli reati satellite uniti in continuazione.
I motivi di ricorso proposti meritano trattazione unitaria, in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificit di argomenti, che non si confrontano con l’ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito congruamente motivata.
2.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già
assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione de provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).
2.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa, addirittura (superfluamente) confermata nella descrizione del fatto storico dalle dichiarazioni dell’imputato COGNOME, è risultata assolutamente veridica e, come tale, autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. L’accertamento della responsabilità fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che un’ipotesi alternativa, prospettata in termini del tutto generici possa incrinare la valutazione di attendibilità del narrato. In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall’offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall’offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili che appare immune da errori di calcolo. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l’accordo illecito.
2.4. Del pari è a dirsi per la valutazione frazionata della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato di usura (Sez. 2, n. 10193 del 13/02/2024, Petrone Rv. 286139 – 01: In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.), che la Corte ha argomentato in ragione della maggiore precisione nella indicazione del tasso usurario mensile (10°/ci della sorta capitale non intaccata dalla somma corrisposta a titolo di interessi) e del conforto offerto dallo stesso NOME COGNOME alla descrizione del fatto storico oggetto di imputazione.
2.5. Così pure deve ritenersi per la punibilità della qualità di intermediario (solo prospettata dall’imputato NOME) nel rapporto usurario, che prescinde dalla
percezione di un compenso personale per il mediatore, essendosi questi attivati affinché il finanziatore conseguisse un lucro per il mutuo erogato (Sez. 5, n. 2425 del 31/10/2024, dep. 2025, Rv. 287496 – 01).
2.6. Quanto al concorso efficace di NOME COGNOME nell’attività condotta principalmente da NOME COGNOME la Corte di merito argomenta in fatto (con ordito non censurabile nella sede di legittimità), valorizzando la costante presenza di COGNOME alle occasioni di incontro con la vittima; circostanze nel corso daié quali si insisteva per l’adempimento della prestazione usuraria, con esplicite modalità intimidatorie (anche queste non censurabili nel loro apprezzato tenore). Un tale periodare si conforma totalmente alla esegesi del concorso di persone nei reati di usura ed estorsione (anche tentata) più volte declinata da questa Corte (Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284402 – 01Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807 – 01).
2.7. Quanto a trattamento sanzionatorio e misura individuale degli aumenti disposti per la continuazione, la Corte di merito ha attentamente esaminato i profili di doglianza dedotti dagli appellanti, indicando specificamente per ciascuno degli appellanti i criteri legali e discrezionali attinti nella dosimetria della sanzione. Ta argomentare si conforma perfettamente al formante giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 ).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
I ricorrenti devono essere altresì condannati, come da dispositivo , alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che ne hanno fatto ritualmente richiesta depositando in udienza nota spese. La misura della complessiva liquidazione risente dei criteri legali di moltiplicazione interna delle indicazioni tabellari in caso di pluralità di parti assistite dal medesimo difensore.
4.1. GLYPH L’applicazione alla fattispecie di GLYPH principi GLYPH di GLYPH diritto consolidati nell’esperienza della Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro
5.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 7 marzo 2025.