Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna e Impone le Spese
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito ancora una volta i criteri per cui un’impugnazione può essere definita generica, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, pena non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito di ulteriori spese. Analizziamo il caso per comprendere le logiche giuridiche applicate.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, era stata impugnata dall’imputato tramite il suo difensore di fiducia.
La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la determinazione della pena. Secondo il ricorrente, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, in considerazione di alcuni elementi a suo favore.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni della Difesa
L’imputato, nel suo unico motivo di ricorso, lamentava un vizio di motivazione e un’erronea applicazione della legge penale. La difesa sosteneva che diversi fattori avrebbero dovuto indurre i giudici a una maggiore clemenza:
* L’ammissione dell’addebito: L’imputato aveva confessato i fatti.
* La condotta rudimentale: Le modalità dell’azione criminosa erano state descritte come semplici e non organizzate.
* La circoscrizione temporale: Il reato si era consumato in un breve periodo, coincidente con una fase di difficoltà economica del ricorrente.
Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valorizzato questi elementi, discostandosi dal minimo della pena senza una motivazione logica e congrua. Tuttavia, la Suprema Corte ha valutato tali doglianze in modo radicalmente diverso, etichettando il ricorso come generico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico e non si confrontava in modo specifico con la logica della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “esaudiente e tutt’altro che illogica” per giustificare una pena superiore al minimo.
Gli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello, e ritenuti correttamente valutati dalla Cassazione, erano:
1. Il dato ponderale: La quantità di sostanza stupefacente sequestrata.
2. La purezza: L’elevato grado di purezza della sostanza, che implicava un maggior numero di dosi ricavabili.
3. I precedenti penali: La presenza di precedenti a carico del ricorrente.
4. La non occasionalità: La condotta non era stata un episodio isolato.
La Cassazione ha inoltre affrontato il tema della confessione. Ha spiegato che la confessione era già stata considerata in primo grado come elemento fondante per la concessione delle attenuanti generiche. Non poteva, quindi, avere un’ulteriore e maggiore incidenza sulla pena, soprattutto perché era intervenuta in un contesto probatorio che rendeva la condanna “ineluttabile”. In altre parole, la confessione non era stata un gesto spontaneo in un quadro incerto, ma una presa d’atto dell’evidenza.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale e richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2000), la Cassazione ha stabilito che, non essendoci elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, l’imputato doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, è stato condannato a versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione finale ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico preciso, che critica puntualmente le incongruenze logiche e giuridiche della sentenza impugnata, e non una semplice riproposizione di argomenti già valutati e motivatamente respinti dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti senza attaccare il ragionamento logico e completo della Corte d’Appello.
La confessione dell’imputato non avrebbe dovuto portare a una pena più bassa?
La Corte ha stabilito che la confessione era già stata considerata per la concessione delle attenuanti generiche in primo grado. Non poteva avere un’incidenza maggiore perché era avvenuta in un contesto in cui le prove erano così schiaccianti da rendere la condanna inevitabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3443 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2023, resa all’esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del dPR 309/1990 – così riqualificata l’originaria imputazione;
con un unico motivo di doglianza si denuncia vizio di motivazione e illogicità della stessa nonché erronea applicazione della legge penale in punto di pena in quanto, ad avviso della difesa, l’ammissione dell’addebito da parte dell’imputato, la condotta rudimentale e la circoscrizione di questa in un breve periodo di tempo coincidente con quello durante il quale il ricorrente si trovava in una precaria situazione economica, avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale;
rilevato che il motivo è generico in quanto non si confronta compitamente con la esaudiente e tutt’altro che illogica motivazione che sorregge la condanna che giustifica lo scostamento dal minimo edittale valorizzando il dato ponderale, il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e il numero di dosi ricavabili, nonché i precedenti penali del ricorrente e la non occasionalità della condotta, dando anche conto del perché la confessione – già posta in primo grado a base della concessione delle attenuanti generiche – non possa avere una maggiore incidenza sul trattamento sanzionatorio, essendo intervenuta in un contesto probatorio che rendeva ineluttabile la condanna;
ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità debba conseguire, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
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Il Preside