Ricorso inammissibile: le conseguenze della genericità dei motivi
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione non è solo un atto processuale nullo, ma può comportare sanzioni economiche significative per il ricorrente. La recente ordinanza della settima sezione penale mette in luce quanto sia fondamentale la specificità delle doglianze quando si impugna una sentenza di secondo grado.
Analisi del caso concreto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello, che aveva confermato la responsabilità penale e il relativo trattamento sanzionatorio per un imputato. Il ricorrente ha basato la propria difesa su un unico motivo riguardante esclusivamente l’entità della pena applicata. Tuttavia, nel redigere l’atto, la difesa non ha saputo articolare una critica puntuale e specifica verso il ragionamento seguito dai giudici di merito.
Perché il ricorso inammissibile penalizza il ricorrente
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i motivi proposti fossero affetti da una genericità assoluta. In sostanza, il ricorrente si è limitato a contestare la pena senza indicare quali fossero gli effettivi errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello di Bari. Quest’ultima, secondo gli ermellini, aveva invece fornito una motivazione congrua e logica sul trattamento sanzionatorio.
Ricorso inammissibile e sanzioni pecuniarie
Oltre al rigetto dell’impugnazione, la legge prevede una sanzione accessoria per chi impegna inutilmente la macchina della giustizia con ricorsi manifestamente infondati o generici. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso trascina con sé la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende, determinata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla constatazione che il ricorso non rispettava i requisiti minimi di specificità previsti dal codice di rito. Quando un provvedimento di merito è correttamente motivato, la parte che intende impugnarlo deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice, spiegando dove risieda l’errore. La semplice riproposizione di argomenti vaghi o la mancata indicazione di vizi logici rende il gravame inammissibile, poiché non assolve alla funzione di critica vincolata propria del giudizio di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma un orientamento rigoroso: la difesa deve assicurare che ogni motivo di ricorso sia ancorato a dati processuali certi e a violazioni di legge manifeste. L’inammissibilità non rappresenta solo la fine della vicenda processuale per il ricorrente, ma si traduce in un onere economico diretto che mira a scoraggiare impugnazioni strumentali o prive di fondamento tecnico.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria per un ricorso inammissibile?
La somma è determinata dal giudice in base alla complessità delle questioni; nel caso analizzato, la Corte ha stabilito un pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare solo la pena in Cassazione?
Sì, ma è necessario dimostrare l’esistenza di evidenti vizi logici nella motivazione del giudice di merito, altrimenti il motivo è ritenuto generico e il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7882 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7882 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 27079/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente